Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9630 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9630 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648, cod. pen., è non consentito, in quanto reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi disattese puntualmente, ed è anche manifestamente infondato giacché l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la corte d’appello ha diffusamente motivato sulla doglianza con passaggi diretti a vagliare le plurime ricostruzioni difensive, sottoponendole a controdeduzioni ed ad un esame approfondito, sulla base di riscontri tratti dal contesto in cui il fatto si è svolto, così adempiendo al corretto accertamento del dolo di fattispecie, in adesione, peraltro, al principio della consolidata giurisprudenza di legittimità – a mente della quale per positivo accertamento del dolo di ricettazione è sufficiente l’omessa indicazione della provenienza del bene e adeguatamente richiamata nel corpo della sentenza (si vedano in particolare le pagine quinta e sesta ove il giudice illustra in modo logico e lineare le ragioni per le quali entrambe le prospettazioni difensive comunque non potrebbero superare la conoscenza o conoscibilità, con accettazione del rischio, della provenienza illecita dell’autoveicolo, dedotta peraltro dalla nuova targa ad esso applicata, dalla documentazione assicurativa e dalla sequenza alfanumerica del telaio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.