Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38818 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Tunisia il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 24/10/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME
COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 ottobre 2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 28 maggio 2021 del Tribunale della medesima città con la quale NOME era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un’autovettura Lancia Y10 di provenienza furtiva e condannato a pena ritenuta di giustizia.
Il reato risulta contestato come accertato in Roma il 20 febbraio 2018 ed all’imputato risulta essere stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed i nfraqui nquenna le.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento in capo all’imputato del dolo del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. del principio dell’onere della prova.
Osserva parte ricorrente che non è emerso dall’istruttoria dibattimentale alcun elemento per ritenere che il COGNOME avesse contezza della provenienza delittuosa del veicolo di cui all’imputazione, elemento soggettivo che sarebbe da escludersi sol che si tenga conto della vetustà del veicolo e della condotta tenuta dall’imputato al momento del controllo che non solo ha regolarmente fornito le proprie generalità ma che ha anche evidenziato di essere in possesso della chiave di accensione del motore del mezzo, elementi questi che non sono stati valutati dai giudici di merito.
Gli elementi indicati in sentenza ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato legata alla mancata giustificazione da parte dell’imputato circa la provenienza del bene comporterebbero – secondo parte ricorrente – un ingiusto ribaltamento dell’onere della prova che gravava, invece, sulla Pubblica Accusa.
2.2. Omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento della sussistenza della recidiva contestata all’imputato.
Osserva, al riguardo parte ricorrente che il Giudice di appello si è limitato a richiamare il contenuto del certificato del casellario giudiziale dell’imputato in ta modo riconoscendo in “maniera automatica” la recidiva così omettendo di adempiere all’onere motivazionale espressamente richiesto dalla giurisprudenza in materia e di chiarire come gli emersi precedenti penali rilevano ai fini della valutazione di maggiore riprovevolezza della condotta di cui è processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
E’ pacifico ed incontestato il fatto che l’odierno ricorrente in data 20 febbraio 2018 è stato fermato da Carabinieri per un ordinario controllo mentre si trovava al volante di un’autovettura Lancia Y risultata provento di furto denunciato il giorno 1° febbraio del medesimo anno.
Il COGNOME, che non forniva alcuna giustificazione circa la disponibilità del mezzo, era sprovvisto di documenti e non era in grado di fornire i documenti di circolazione del veicolo che si presentava in pessime condizioni d’uso, con il blocco di accensione manomesso e con inserita una chiave contraffatta.
Si tratta di elementi che consentono agevolmente di ritenere configurato l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Quanto all’elemento soggettivo del predetto reato, fermo restando che le descritte condizioni del veicolo e, in particolare, il fatto che l’autovettu presentava il blocchetto di accensione manomesso, non potevano certo creare dubbi nel detentore circa l’illecita provenienza dello stesso, i giudici di merito risultano aver fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte Suprema, condiviso anche dall’odierno Collegio, secondo il quale (v. per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso RAGIONE_SOCIALE cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso RAGIONE_SOCIALE cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di &legazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914).
Anche il secondo motivo di ricorso relativo alla contestata e ritenuta aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale è manifestamente infondato.
Ci si trova in presenza di una decisione c.d. “doppia conforme” anche sul punto in esame con le sentenze di primo e di secondo grado che si integrano vicendevolmente così producendo una motivazione congrua ed adeguata ai principi giurisprudenziali che governano la materia.
Il Tribunale (v. pag. 5 della relativa sentenza), infatti, ha dapprima evidenziato i numerosi precedenti, anche specifici, di cui è gravato il COGNOME e li ha, poi, comparati con il fatto-reato oggetto del presente procedimento e con la personalità dello stesso imputato tali da denotare «una spiccata e più marcata pericolosità sociale, non scalfita dai moniti derivanti dalle numerose condanne riportate, che denotano un’indole incline alla commissione di crimini anche nello specifico ambito dei reati contro il patrimonio».
La Corte di appello, dal canto proprio, ha evidenziato di condividere la valutazione del Tribunale affermando che il contenuto del certificato penale in atti non consente di escludere la rilevanza della recidiva che è stata correttamente contestata e ricordando da un lato che a carico del COGNOME risultano precedenti a decorrere dal lontano 1982 la maggior parte dei quali attengono a reati contro il patrimonio e specificamente al delitto di ricettazione e, dall’altro, che nell’immediatezza dei fatti l’imputato era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per vari reati tra quali anche una ricettazione ed in tale sede il COGNOME era già stato dichiarato recidivo ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 24 settembre 2024.