Ricettazione: la Fuga dalla Polizia Come Prova del Dolo
Il confine tra il reato di ricettazione e quello di favoreggiamento è spesso sottile e dipende in larga misura dalla prova dell’elemento psicologico dell’agente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la condotta tenuta dall’imputato subito dopo il fatto, in particolare la fuga dalla polizia, possa diventare un elemento chiave per dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, configurando così il più grave delitto di ricettazione.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che la condotta contestata avrebbe dovuto essere riqualificata nel meno grave reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e che la motivazione della sentenza fosse illogica.
Il fulcro della vicenda processuale risiedeva nel comportamento dell’imputato: sorpreso alla guida di un veicolo con un’altra persona a bordo, veniva inseguito dalle forze dell’ordine. Durante l’inseguimento, l’imputato non si fermava, ma proseguiva la marcia per permettere al passeggero di disfarsi della refurtiva.
La Prova della Ricettazione Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale del processo penale: il controllo della Cassazione sulla motivazione di una sentenza non consiste in una nuova valutazione delle prove, ma si limita a verificare la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dal giudice di merito.
Il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è solo quello che emerge da un palese contrasto tra l’argomentazione della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso. Non è possibile, invece, chiedere alla Cassazione di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto esente da vizi logici. I giudici di merito avevano correttamente tratto la prova dell’elemento psicologico del reato di ricettazione da un elemento fattuale inequivocabile: la condotta dell’imputato. L’aver proseguito la fuga, nonostante fosse inseguito dalla polizia, con il chiaro scopo di consentire al complice di liberarsi dei beni rubati, è stato considerato un comportamento che dimostra in modo logico la piena consapevolezza della provenienza illecita di tali beni. Tale consapevolezza è l’elemento soggettivo (dolo) che distingue la ricettazione dal favoreggiamento. La decisione di fuggire non era finalizzata a eludere un semplice controllo, ma a occultare le prove del reato presupposto, dimostrando così un coinvolgimento consapevole e diretto nella gestione della refurtiva.
Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma che la valutazione del comportamento dell’imputato successivo alla commissione del reato è fondamentale per accertare il dolo. La fuga finalizzata a nascondere la refurtiva non è un’azione neutra, ma un indizio grave, preciso e concordante che, unito ad altri elementi, può fondare una condanna per ricettazione. La decisione sottolinea come il sindacato di legittimità sia circoscritto alla tenuta logica del provvedimento, senza poter entrare nel merito della ricostruzione fattuale, se questa è stata argomentata in modo coerente dal giudice dei gradi inferiori.
Fuggire dalla polizia è sufficiente per provare il reato di ricettazione?
Secondo questa ordinanza, la condotta di proseguire la marcia di un veicolo, sebbene inseguito dalla polizia, per consentire a un altro occupante di disfarsi della refurtiva, è un elemento da cui si può trarre logicamente la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni, integrando così l’elemento psicologico del reato di ricettazione.
Qual è il limite del controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il suo compito è limitato a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e l’assenza di vizi evidenti, come il contrasto con le massime di esperienza o con altre parti del provvedimento.
Perché in questo caso non è stato riconosciuto il reato di favoreggiamento?
Sebbene non esplicitato nel dettaglio, la motivazione conferma la tesi della ricettazione perché la condotta dell’imputato (proseguire la fuga per far sparire la refurtiva) dimostra una consapevolezza e un coinvolgimento nella gestione della cosa illecita che va oltre il semplice aiuto prestato a una persona per eludere le investigazioni, elemento tipico del favoreggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24924 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’ar cod. pen. e, in particolare, la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui a cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentat senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni proces (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile all nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., posto che trae la p dell’elemento psicologico del reato di ricettazione dalla circostanza che l’imputat proseguito la marcia del veicolo, sebbene inseguito dagli agenti di polizia, per consen all’altro occupante di disfarsi della refurtiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidènte