Ricettazione e contraffazione: la prova del dolo secondo la Cassazione
La ricettazione di prodotti contraffatti è un tema centrale nel diritto penale commerciale, poiché coinvolge la tutela dei marchi e la repressione del commercio illegale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per la configurabilità di questo reato, ponendo l’accento sulla prova dell’elemento soggettivo e sui requisiti di ammissibilità del ricorso.
Il caso in esame
La vicenda riguarda un imputato condannato in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 474 e 648 del codice penale. La difesa aveva proposto ricorso per Cassazione contestando la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati, sostenendo una mancanza di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello.
La prova della ricettazione e il dolo
Il cuore della decisione riguarda la prova del dolo nel delitto di ricettazione. Secondo i giudici di legittimità, quando un soggetto viene trovato in possesso di beni di provenienza illecita (come merce contraffatta) e non fornisce una spiegazione attendibile sulla loro origine, tale silenzio o mancata indicazione costituisce un elemento probatorio decisivo. La giurisprudenza consolidata permette infatti di ricavare l’elemento soggettivo proprio dalla mancata giustificazione della provenienza dei beni oggetto di delitto.
Inammissibilità per motivi generici
Un altro aspetto fondamentale trattato nell’ordinanza riguarda la tecnica di redazione del ricorso. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano meramente riproduttivi di quanto già dedotto in appello. Quando un ricorso non offre una critica argomentata e specifica verso la sentenza impugnata, ma si limita a reiterare tesi già disattese, deve essere dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che la sentenza di merito aveva già puntualmente analizzato e motivato la sussistenza della contraffazione. Per quanto riguarda la ricettazione, la Corte ha richiamato il proprio orientamento costante: la prova della conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può essere tratta da qualsiasi elemento, inclusa la mancata indicazione della provenienza della merce da parte dell’imputato, che configura una presunzione di consapevolezza dell’illecito.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che, in presenza di beni contraffatti, l’onere di fornire una spiegazione lecita sulla provenienza ricade di fatto sul possessore, pena la configurabilità del dolo di ricettazione. Inoltre, ribadisce l’importanza di formulare ricorsi basati su critiche puntuali e non su generiche contestazioni di merito.
Come si prova la consapevolezza del reato nella ricettazione?
La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta dalla mancata indicazione da parte dell’imputato della provenienza dei beni o da una giustificazione non attendibile.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato non specifico e privo della funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10351 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10351 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SECK NDIAW nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i re di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. per mancanza dell’elemento oggettivo soggettivo non sono consentiti perché si risolvono nella pedissequa reiterazione d quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meri dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso ! sentenza oggetto di ricorso (sul punto, a pagg. 2-3 la sentenza impugnata motiva sulla sussistenza di tutti gli elementi per ritenere configurata la contraffazio rilevato che, con specifico riguardo alla ricettazione, l’elemento soggettivo è stato ricavato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dal mancata indicazione da parte dell’imputato della provenienza dei beni oggetto di delitto (sì veda, ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. P_IVA);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 febbraìo 2026
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