Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame in punto di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 29 giugno 2021 dal Tribunale di Asti, ha riconosciuto, in relazione al delitto di ricettazione contestato a NOME COGNOME, l’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., rideterminando conseguentemente la pena.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità. Le sostanze, infatti, non sarebbero mai entrate nella materiale disponibilità del ricorrente e non potrebbe integrare il profitto richiesto dalla norma incriminatrice l’uso personale, data la loro nocività. Risulterebbe infine illogico punire l’acquirente con una sanzione più grave rispetto al venditore/spacciatore.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenuta sussistenza del dolo e la mancata derubricazione nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., in difetto di prova della piena consapevolezza della provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE sostanze.
2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e comunque l’eccessiva asprezza della pena.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della mancata sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.
Il ricorso, fondato su motivi che reiterano le doglianze già compiutamente disattese dalla Corte di appello e comunque manifestamente infondati, è inammissibile.
3.1. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che all’acquisto, perfezionatosi in virtù dell’accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l’art. 648 cod. pen. distingue proprio l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione (Sez. 2, n. 33957 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 270734; Sez. 2, Sentenza n. 40382 del 12/06/2015, COGNOME, Rv. 264559; Sez. 2, n. 31023 del 25/06/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Analogamente, il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, ben può avere – come nel caso di specie – anche natura non patrimoniale e può consistere in qualsiasi utilità o vantaggio, morale o materiale, che l’agente si riprometta dall’impossessamento della cosa (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282508; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, COGNOME, Rv. 266516; Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 248945). Non incide su tale nitida ricostruzione sistematica la possibile perniciosità di un uso diretto e personale RAGIONE_SOCIALE sostanze ricettate.
La misura della pena astrattamente prevista per le singole fattispecie incriminatrici è poi rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore, salvi i lim derivanti dal principio costituzionale di proporzionalità, e non costituisce un argomento esegetico spendibile a sostegno della pretesa illogicità della motivazione.
3.2. I giudici di merito hanno correttamente ravvisato la piena consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE sostanze, quale provento del reato di cui all’art. 586-bis cod. pen., sottolineando sul punto l’esperienza professionale dell’imputato, l’uso di canali di acquisto non convenzionali e di strumenti di pagamento non monitorati. Si è poi giustamente osservato, nell’escludere la contravvenzione dell’incauto acquisto, come sia sufficiente ad integrare la ricettazione anche il dolo eventuale, con la consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza in tale accertamento (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 30/03/2010, Rv. 246324; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179).
3.3. La Corte subalpina, nella pienezza della giurisdizione di merito, ha valutato incompatibili con l’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. la natura pericolosa per la salute e l’incolumità fisica RAGIONE_SOCIALE sostanze ricettate e tale congrua motivazione è intangibile in questa sede di legittimità. Del pari, risulta ugualmente illustrato in modo adeguato e non illogico il mite trattamento sanzionatorio (p. 8).
3.4. La sostituzione della pena non era stata richiesta nell’atto di gravame (dove si invocava viceversa, assai stringatamente, una non specificata sanzione alternativa, a cui si accede però nella fase esecutiva) e, dopo l’entrata in vigore dell’art. 20-bis cod. pen., non risultano presentate conclusioni scritte, nell’ambito della procedura cartolare ai sensi dell’art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Pertanto, correttamente la Corte territoriale rileva la assoluta genericità del motivo (genericità che permane anche nell’odierna impugnazione).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M. GLYPH
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Z ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2023
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