Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3887 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo del ricorso propone una interpretazione del rapporto tra il delitt di cui all’art. 474 cod. pen. e quello di cui all’art. 648 cod. pen. in contrasto con la ris uniforme e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001 COGNOME, Rv. 218771 – 01; Sez. 3, n. 23636 del 07/05/2002, COGNOME, Rv. 221996 – 01; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 239745 01; Sez. 2 – , n. 21469 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276326 – 01);
rilevato che il secondo motivo è articolato su una ricostruzione fattuale alternativa rispett a quella conformemente operata nei due gradi di merito e, in diritto, manifestamente infondato dal momento che la configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. non è escluso dal fat che si sia in presenza di una contraffazione grossolana, considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela d titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazion occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossib qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., in tal senso, tra l Sez. 2 – , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01);
ritenuto che la censura articolata con il terzo motivo di ricorso è preclusa, ai sensi de combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto di deduzione in appello;
rilevato che il quarto motivo è manifestamente infondato dal momento che l’estinzione, per prescrizione, del delitto di cui all’art. 474 cod. pen. non può produrre alcun riflesso o al conseguenza sulla sorte di quello di ricettazione, considerato che la detenzione per la vendita d prodotti contraffatti non rappresenta il “delitto presupposto” rispetto alla condotta di cui a 648 cod. pen. che va individuato, invece, in quello di cui all’art. 473 cod. pen.; in ogni caso rilevato che il delitto di cui al capo A) non era estinto già al momento della ricezione della me contraffatta e che, a tutto concedere, anche la estinzione del delitto presupposto non consente – ai sensi dell’art. 170, comma primo, cod. pen., di escludere la configurabilità del delitt ricettazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
Il Presi ente