Ricettazione e prescrizione: i chiarimenti della Cassazione
Il reato di ricettazione rappresenta una delle fattispecie più frequenti nel diritto penale dell’economia e del patrimonio. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su aspetti cruciali riguardanti il calcolo della prescrizione e la concessione delle attenuanti generiche, fornendo indicazioni fondamentali per professionisti e cittadini.
La natura giuridica della ricettazione di lieve entità
Uno dei punti cardine della decisione riguarda la distinzione tra reato autonomo e circostanza attenuante. Spesso la difesa tenta di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 648 comma 2 c.p., sperando che la minore gravità del fatto possa accelerare i termini di prescrizione.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma non è un reato a sé stante. Si tratta di una circostanza attenuante speciale. Questa distinzione non è puramente accademica, ma ha effetti pratici devastanti sulla strategia difensiva.
Perché la prescrizione non cambia
Ai fini del calcolo del tempo necessario a estinguere il reato per prescrizione, la legge impone di guardare alla pena stabilita per il reato base. Poiché la ricettazione di lieve entità non è un reato autonomo, il termine di prescrizione resta ancorato alla pena prevista dal primo comma dell’art. 648 c.p. Di conseguenza, anche se il fatto è considerato meno grave, il tempo a disposizione dello Stato per punire il colpevole non si accorcia.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un altro tema caldo affrontato dal provvedimento è quello delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento di tali benefici, ma la Corte ha confermato la legittimità della decisione dei giudici di merito.
La concessione delle attenuanti non è un atto dovuto. Il giudice può negarle basandosi su elementi decisivi come la personalità del reo. Nel caso di specie, la presenza di numerosi precedenti penali specifici per lo stesso reato ha precluso ogni possibilità di riduzione della pena.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno evidenziato come la motivazione della sentenza di appello fosse congrua e corretta in diritto. In particolare, è stato sottolineato che dodici precedenti penali specifici costituiscono un indicatore inequivocabile di una personalità negativa, rendendo impossibile il riconoscimento di meriti particolari o di una condotta meritevole di indulgenza.
Inoltre, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro a causa della colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le conclusioni
Questa sentenza conferma il rigore della giurisprudenza in materia di reati contro il patrimonio. La ricettazione rimane un delitto severamente punito, specialmente quando il soggetto dimostra una propensione alla recidiva. La chiarezza della Cassazione sulla natura delle attenuanti serve a scoraggiare ricorsi basati su interpretazioni errate delle norme sulla prescrizione, ribadendo che la gravità del passato penale pesa in modo determinante sul giudizio finale.
La ricettazione di lieve entità riduce i tempi della prescrizione?
No, perché la Cassazione la considera una circostanza attenuante e non un reato autonomo, quindi il calcolo della prescrizione segue la pena del reato base.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del processo e di una somma variabile, solitamente tra i mille e i seimila euro, verso la Cassa delle Ammende.
I precedenti penali impediscono di ottenere le attenuanti generiche?
Sì, il giudice può negare le attenuanti generiche se ritiene che i numerosi precedenti penali dimostrino una personalità negativa del colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1559 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28384/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di pri grado emessa nei confronti nei confronti di NOME COGNOME, condannato alla pena ritenuta giustizia per il reato di ricettazione.
L’ imputato, mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducend violazione di legge relativamente alla omessa declaratoria di prescrizione del reato p riqualificazione del fatto contestato quale ipotesi attenuata ex art. 648 comma 2 c.p. n vizio di motivazione quanto alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
3.1. Fermo restando che la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto in alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi art. 648 comma 2 c.p. (v. f. 4) va oss che in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648 pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguard pena stabilita dal primo comma del predetto articolo. (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/20 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269492 – 01.
3.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenz legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 2 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590) secondo cui nel motivare il diniego del benefici richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come è avvenuto nell avendo la corte territoriale considerato la personalità negativa dell’imputato gravato da “ben dodici precedenti penali per ricettazione”.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricor Si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Consigliere Estensore
Il Presidente