Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22835 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 04/06/2025
R.G.N. 12389/2025
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/04/1990 avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato perconcorso nel reato di ricettazione di sei biciclette, di cui due rubate a COGNOME NOMECOGNOME ha confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione limitatamente alle 5 biciclette non riconosciute come proprie da NOME COGNOME riducendo per l’effetto la pena inflitta, e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo relativamente al reato di furto in abitazione di una bicicletta commesso in danno della predetta COGNOME, essendo il fatto diverso da come contestato.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo:
2.1 violazione dell’art.648 cod.pen. poichØ la Corte ha ritenuto comprovato il delitto di ricettazione sulla base del mero possesso dellebiciclette da parte dell’imputato, senza avere accertato la sussistenza del reato presupposto ela provenienza illecita delle stesse.
La Corte territoriale ha totalmente omesso di argomentare in ordine alle prove logiche in forza delle quali la mera detenzione di 5 biciclette, dalle caratteristiche del tutto comuni e prive di apprezzabile valore commerciale, esposte per la vendita in un mercatino rionale, non riconosciute da nessuno come provento di furto, possa essere ritenuta circostanza idonea ad integrare il reato di ricettazione.
La prova della provenienza illecita delle biciclette non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza che l’imputato non abbia offerto indicazioni sulla loro provenienza, trattandosi di oggetti di non apprezzabile valore commerciale.
2.2 Vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, alla luce della parziale riforma operata dalla Corte.
Osserva la difesa che il primo giudice aveva qualificato la condotta ai sensi del quarto comma
dell’art. 648 cod.pen. per la particolare tenuità del fatto, irrogando la pena di un anno di reclusione 450 € di multa, senza specificare se si trattasse di concorso formale di reati o di reato continuato e senza fornire indicazioni in ordine alla violazione piø grave tra le singole ipotesi di ricettazione, alla entità della pena base e all’aumento per le altre ricettazioni.
La Corte territoriale Ł incorsa nel medesimo errore poichØ dopo avere parzialmente riformato la sentenza di primo grado, nel senso di limitare la ricettazione a 5 sole biciclette anzichØ alle sei inizialmente indicate, ha ridotto arbitrariamente la pena nella misura di un mese di reclusione e 50 € di multa, senza chiarire ancora una volta quale dovesse essere la condotta piø grave , quale la pena base quale l’aumento per le quattro restanti condotte di ricettazione, così violando il dettato e i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando riconosce la continuazione il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo Ł fondato.
Secondo un orientamento consolidato risponde di ricettazione colui che viene trovato nella disponibilità di beni che, in forza di alcuni elementi, anche di ordine logico, siano ritenuti di provenienza delittuosa, e in ordine ai quali non si Ł in grado di fornire giustificazione.
E’ noto che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poichØ la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Fattispecie relativa a ricettazione di munizioni da guerra). (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334 – 01)
Le biciclette, tuttavia, non sono beni aventi caratteristiche obiettive da cui sia possibile desumere ipso facto l’illecita circolazione, come i telefoni cellulari dotati di codice Imei, le armi,gli assegni o i documenti di identità, i beni recanti marchi o segni sottoposti a tutela, che vengono venduti tramite fatture e in circuiti commerciali autorizzati; nØ presentano un elevato valore intrinseco, che può indurre a ritenere sospetta la loro detenzione; nØ le circostanze obiettive di luogo in cui sono state rinvenute, in una bancarella di un mercato rionale in pieno giorno, sono univocamente sintomatiche della loro provenienza furtiva, in quanto, in ipotesi, avrebbero potuto anche essere oggetti di seconda mano, lecitamente detenuti dall’imputato, in assenza di documentazione comprovante l’acquisto.
I giudici di merito hanno ritenuto provata la provenienza illecita di tutte le biciclette nella disponibilità dell’imputato e del correo non ricorrente, valorizzando l’assenza di giustificazioni in ordine al possesso e la sicura provenienza delittuosa di una delle biciclette rinvenute, riconosciuta dal compagno della legittima proprietaria e a lui restituita; per questa bicicletta gli atti sono stati restituiti alla Procura per modificare l’imputazione a carico del Castellese in furto in abitazione; a pag. 3 della sentenza la Corte ha affermato che ‘le circostanze spazio temporali di rinvenimento dei beni, in un mercato abusivo di Palermo, risultano su un piano logico indicative di una provenienza furtiva dei beni, anche perchØ accomunate dell’esposizione per la vendita ad una bicicletta che risulta essere stata rubata dagli stessi imputati’ in danno della querelante NOME COGNOME.
La sentenza di appello riconosce che non vi Ł prova che sia stata presentata denuncia di furto delle altre biciclette detenute dai Castellese, ma ritiene provata la loro provenienza delittuosa in forza di considerazioni di natura logica, che valorizzano la costatazione che una delle biciclette detenute dai due imputati e poste in vendita era sicuro provento di furto, commesso dallo stesso imputato.
Va tuttavia osservato che sotto il profilo logico, nel caso in esame si valorizza un fatto certo, il furto di una bicicletta ad opera del Castellese, per desumerne un fatto incerto e in contraddizione con il primo, cioŁ che le altre bici in suo possesso non siano state rubate da lui,ma da parte di altri e
da lui ricevute.
Non va infatti trascurato che ove il ricorrente fosse l’autore del reato presupposto, non potrebbe rispondere di ricettazione, in forza della clausola di riserva.
In conclusione, manca nel caso in esame la prova certa della provenienza delittuosa delle biciclette detenute dall’imputato e del mancato concorso dell’imputato nel reato presupposto, poichØ anche se la situazione oggettiva e personale dell’imputato giustifica sospetti al riguardo, non sono emersi elementi indiziari univoci che consentano di ritenerla raggiunta.
Per queste considerazioni, stante l’impossibilità di ricavare ulteriori elementi costitutivi del reato contestato da circostanze di fatto emergenti dagli atti e suscettibili di diversa valutazione, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste.
Così Ł deciso, 04/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME