Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22828 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22828 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di:
NOME nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 22/05/1975 inoltre:
COGNOME DOMENICO IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ”RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 11/02/2025, ha assolto COGNOME NOME dal reato allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 648 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera inferiore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Vizio della motivazione perché assente, apparente, contraddittoria, oltre che manifestamente illogica; il giudice di merito, nonostante la avvenuta acquisizione di tutti gli atti di indagine con il consenso delle parti nel corso del dibattimento, ha totalmente travisato le emergenze processuali a carico dello COGNOME rendendo sul punto una motivazione in parte apparente ed omessa, in parte contraddittoria e in parte manifestamente illogica. Il ricorrente evidenziava come il Tribunale avesse richiamato sinteticamente la Comunicazione notizia di reato della Tenenza Carabinieri di Scafati, omnnettendo tuttavia di considerare l’annotazione di servizio del 18/07/2022 della stessa tenenza, il fascicolo fotografico alla stessa allegato, il verbale di sequestro del 19/07/2022, nonché l’annotazione di Polizia giudiziaria del 28/10/2022, dove si evidenziava come la vettura richiamata nella imputazione si caratterizzasse per essere stata totalmente cannibalizzata e in tale condizione era stata rinvenuta all’interno della proprietà del ricorrente. L’omessa considerazione di tali elementi rendeva evidente come la motivazione fosse stata sostanzialmente omessa in ordine ad elementi decisivi e si caratterizzasse per apparenza e manifesta illogicità nel momento in cui affermava che non potesse essere ritenuta la riferibilità di tale spazio al solo prevenuto, atteso che lo stesso è ivi residente e ne è proprietario e che l’area si caratterizza per essere totalmente recintata. Infine, si è sottolineato il totale travisamento degli esiti istruttori e dibattimentali nel momento in cui si è affermata la inutilizzabilità di dichiarazioni autoaccusatorie riferite alla Polizia giudiziaria per interposta persona, senza considerare l’effettiva portata della Cnr e annotazione di servizio, che evidenziavano come lo COGNOME non si fosse presentato all’invito degli agenti operanti e avesse invece chiamato il suo avvocato perché aveva timore di essere arrestato. Il Tribunale aveva del tutto travisato
tali dati ed omesso di considerare l’elemento fondamentale della vicenda, ovvero il coinvolgimento dello COGNOME nei fatti illeciti accertati senza alcuna valida versione alternativa o giustificazione. In conclusione, poi, anche le dichiarazioni della moglie dello COGNOME non solo erano state travisate, ma non avrebbero neanche potuto essere utilizzate in senso risolutivo, atteso che erano state rese contra sé ed in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 63, 350 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato; ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa persona fisica.
In tal senso, si deve osservare come siano centrate e puntuali le considerazioni critiche proposte dal Pubblico ministero ricorrente. Ricorre difatti il vizio motivazionale lamentato, sia perché la motivazione è in gran parte contraddittoria e manifestamente illogica rispetto all’esito del giudizio, sia perché con le conclusioni raggiunte si pongono in evidente contraddizione con principi del tutto consolidati affermati da questa Corte in tema di ricettazione. Come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria ricorre un: “manifesto difetto motivazionale, avendo il giudice territoriale completamente omesso di confrontarsi con gli elementi di prova (annotazioni di PG; fascicolo fotografico) diversi dalle mere dichiarazioni dell’imputato riportate alla PG dal legale intervenuto sul posto su diretta sollecitazione dell’imputato medesimo (circostanza ampiamente sintomatica); elementi peraltro da valutarsi alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura (ed in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto), non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso” (in termini Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01).
La motivazione si caratterizza dunque da una parte per incompletezza ed apparenza quanto alla mancata considerazione del
complessivo esito della attività di indagine e dall’altra caratterizzata da un ragionamento viziato in diritto richiamando in modo impreciso e non corretto: – la presenza di dichiarazioni autoaccusatorie rese senza difensore nella fase delle indagini, mentre i.i33a il Tribunale avrebbe dovuto valutare semplicemente un comportamento significativo posto in essere dal ricorrente (non potendosi certamente ritenere le affermazioni del legale sopraggiunto sui luoghi dichiarazioni rese in assenza di difensore, addirittura per interposta persona, categoria non prevista da alcuna disposizione normativa, in effetti neanche citata a supporto dalla decisione); – la mancanza di elementi univoci e concordanti in ordine alla disponibilità dell’area dove era stata ritrovata l’autovettura provento di furto (totalmente cannibalizzata), richiamando la contraddittorietà e vaghezza delle dichiarazioni della moglie del ricorrente, senza tra l’altro neanche citarle specificamente ed analizzarle nella loro portata, con ciò caratterizzandosi la motivazione anche per apoditticità.
4. Il giudice del rinvio dovrà conseguentemente affrontare il giudizio tenendo conto delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate e del principio di diritto secondo il quale risponde di ricettazione l’imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, COGNOME, Rv. 268643-01). In presenza, dunque, di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, forzatura dei sistemi di sicurezza, mancanza di documentazione giustificativa del trasporto e del mezzo, il silenzio dell’imputato rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso. Il giudice del rinvio dovrà altresì tener presente il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334-
01), sicché risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi
probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del
possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al
Tribunale di Nocera Inferiore in diversa persona fisica.
Così deciso il 16/05/2025.