Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1780 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1780 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza in data 3 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 23 settembre 2019, nei confronti COGNOME NOME, confermava la condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., dichiara estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Rilevata, preliminarmente, la superfluità dell’istanza di rimessione in termini pe presentazione del ricorso, formulata dal difensore dell’imputata, essendo stata la senten depositata in data 16 marzo 2022 e il ricorso proposto in data 21 marzo 2022, e pertant tempestivamente;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, ri manifestamente infondato, avendo i giudici di merito logicamente desunto la colpevolezza della COGNOME dalla circostanza, pacificamente accertata, del rinvenimento nella sua disponibili dell’assegno di provenienza furtiva dato in pagamento, senza aver offerto alcuna plausibi giustificazione circa tale possesso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
estensore GLYPH
Il Presidente