Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31874 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/05/1987 in SRI LANKA avverso la sentenza in data 23/01/2025 della CORTE DI APPELLO di PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/01/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 05/06/2023 del Tribunale di Palermo, che lo aveva assolto, ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., per il delitto di ricettazione.
Deduce:
1.1. Inutilizzabilità dei risultati dei tabulati telefonici acquisiti in assenza di decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria e in violazione dell’art. 132, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Si denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione alla questione di utilizzabilità dei risultati dei tabulati telefonici, la cui acquisizione si assume attuata in violazione all’art. 132, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
1.2. nullità della sentenza per violazione del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 132, co. 3, come sostituito dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, art. 1, e del d.l. n. 132 del 2021, art. 1, co. 1-bis, come inserito dalla legge di conversione 23 novembre 2021, n. 178 e vizio di motivazione sul punto;
Viene ribadita l’eccezione d’inutilizzabilità di cui al punto precedente; al contempo si assume che la responsabilità penale Ł stata affermata sulla base esclusiva dei tabulati telefonici e che le emergenze investigative non erano sufficienti a identificare l’odierno ricorrente quale usuario del telefonino rubato.
A tale ultimo fine vengono compendiate e riassunte le emergenze investigative al fine di evidenziare l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
1.3. Violazione dell’art. 648 cod. pen..
Il ricorrente sostiene che il fatto andava piø correttamente qualificato ai sensi dell’art. 712 cod. pen.., mancando la consapevolezza della provenienza illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ meramente reiterativo delle identiche questioni sollevate con l’atto di gravame, puntualmente risolte dalla Corte di appello e ora pedissequamente riversate nel ricorso, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
1.1. I giudici dell’appello hanno spiegato che l’eccezione d’inutilizzabilità dei tabulati telefonici era manifestamente infondata, in ragione della norma transitoria che specificava che il nuovo regime non era applicabile ai tabulati acquisiti prima dell’entrata del nuovo regime normativo.
1.2. I giudici hanno anche osservato che -diversamente da quanto sostenuto nell’atto di appello- la penale responsabilità dell’imputato non era stata affermata sulla base dei soli tabulati, essendo stati valorizzati ulteriori emergenze investigative, tra le quali, principalmente, la materiale disponibilità del telefonino rubato, senza fornire alcuna spiegazione circa l’eventuale lecita provenienza.
1.3. I giudici hanno altresì escluso che potesse configurarsi un’ipotesi di incauto acquisto, atteso che l’imputato non aveva dato nessuna spiegazione circa le modalità dell’acquisto, così che mancava in radice ogni possibilità di verificare l’atteggiamento psicologico.
Non rimane che osservare come in tale ordito argomentativo il tema dell’utilizzabilità dei tabulati telefonici sia affatto ininfluente ai fini dell’affermazione della penale responsabilità, che, per come correttamente osservato dai giudici dell’appello, emerge dalla disponibilità del telefonino rubato in uno con la mancata spiegazione delle modalità dell’acquisto, che conduce a escludere anche la possibilità di configurare il reato di incauto acquisto.
Già da tempo questa Corte ha spiegato, infatti, che «risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 – 01).
A ciò si aggiunga che per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. Ł necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquisto perchØ soltanto in presenza di esso Ł possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose.
Nel caso in esame l’imputato -si ribadisce- non ha mai spiegato la provenienza del bene e le modalità del suo acquisto e della sua ricezione, così mancando un requisito essenziale ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen..
La correttezza giuridica della motivazione e la sua aderenza alle emergenze processuali dimostra la manifesta infondatezza delle censure difensive e la loro inammissibilità sotto tale profilo.
A ciò si aggiunga che il difetto di specificità del ricorso, atteso che il ricorrente trascura di indicare la rilevanza decisoria che hanno avuto i tabulati rispetto all’affermazione della responsabilità, così come motivata dai giudici di merito.
Questa Corte ha spiegato piø volte che «Ł inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del
termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).
Il ricorrente – in realtà- trascura ogni confronto con la motivazione e si limita a ribadire le medesime argomentazioni contenute nell’atto di appello, accompagnate dalla valutazione difensivamente orientata delle emergenze investigative, così che, di fatto, non vengono esposte censure alla sentenza impugnata.
Va, dunque, ribadito che «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Il ricorso Ł, dunque, inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME