Ricettazione Pneumatici: Spiegazioni Incredibili e Ricorso Inammissibile
Acquistare beni usati su piattaforme online è una pratica comune, ma nasconde insidie legali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come una spiegazione vaga e non provata sull’origine di un acquisto possa costare una condanna per ricettazione. Il caso in esame riguarda la ricettazione pneumatici e dimostra l’importanza di presentare ricorsi specifici e ben argomentati, pena l’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale, per essere stato trovato in possesso di dieci pneumatici nuovi di provenienza illecita. L’imputato, per difendersi, sosteneva di averli acquistati tramite una nota piattaforma online da un venditore sconosciuto, pagando la somma di 200 euro. Tuttavia, non era stato in grado di fornire alcuna prova di tale transazione né di offrire una spiegazione attendibile che permettesse di risalire all’identità del presunto venditore.
La Decisione della Corte e la Ricettazione Pneumatici
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell’imputato inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. L’analisi della Corte si è concentrata su due motivi principali presentati dalla difesa, respingendoli entrambi.
Primo Motivo: L’Elemento Soggettivo e la Spiegazione Inattendibile
Il primo motivo di ricorso contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita dei pneumatici. La Corte ha ritenuto questo motivo indeducibile, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. I giudici hanno sottolineato come l’imputato non avesse fornito una spiegazione plausibile e verificabile. Anzi, la sua esperienza nell’uso di piattaforme online per compravendite avrebbe dovuto consentirgli di tracciare facilmente il venditore, rendendo la sua versione dei fatti ancora meno credibile.
Secondo Motivo: La Mancata Applicazione dell’Attenuante
Il secondo motivo riguardava la mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 648, co. 2 c.p.). Anche su questo punto, la Corte ha rigettato la doglianza, ritenendola manifestamente infondata. La motivazione della corte d’appello, considerata logica e priva di vizi, aveva evidenziato che la ricettazione di dieci pneumatici nuovi non poteva essere considerata di lieve entità. A pesare sulla decisione sono stati anche i precedenti penali dell’imputato, la sua assenza di resipiscenza (pentimento) e la sua personalità negativa.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione centrale della decisione di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso presentato. La Cassazione ha chiarito che un ricorso non può essere una semplice e pedissequa reiterazione di argomenti già vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio. Per essere ammissibile, l’atto deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, individuandone i presunti vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘non specifico ma soltanto apparente’, poiché ometteva di svolgere questa funzione critica essenziale.
Per quanto riguarda l’attenuante, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento del giudice di merito. La valutazione sulla ‘particolare tenuità’ non si basa solo sul valore economico del bene, ma considera un complesso di fattori, tra cui la quantità della merce e le caratteristiche personali dell’imputato. La presenza di precedenti penali e l’assenza di pentimento sono elementi che legittimamente il giudice può considerare per escludere il beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, chi acquista beni, specialmente attraverso canali non ufficiali, ha l’onere di poter fornire una spiegazione credibile e, se possibile, documentata della loro provenienza per non incorrere nel grave reato di ricettazione. L’incauto acquisto non è una scusante sufficiente quando le circostanze rendono palese il rischio di una provenienza illecita. In secondo luogo, a livello processuale, viene ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, è fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata, altrimenti il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, è molto concreto.
Acquistare beni su una piattaforma online da uno sconosciuto può integrare il reato di ricettazione?
Sì, può configurare il reato se l’acquirente non fornisce una spiegazione attendibile sulla provenienza dei beni e le circostanze dell’acquisto (come un prezzo irrisorio o l’impossibilità di rintracciare il venditore) sono tali da far sorgere dubbi sulla loro lecita provenienza.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica e argomentata alla sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse difese già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, risultando così un atto solo ‘apparente’.
Quando non si applica l’attenuante della particolare tenuità del fatto nella ricettazione?
L’attenuante può non essere applicata, come in questo caso, quando il valore e la quantità dei beni non sono considerati di lieve entità. Inoltre, il giudice può tener conto di altri elementi, come i precedenti penali dell’imputato, la sua personalità e la mancanza di pentimento, per escludere il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GARBAGNATE MILANESE il 16/06/1983
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pintus NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) l’imputato non ha fornito una spiegazion attendibile circa la provenienza degli pneumatici, ma si è limitato a dichiarare di averl acquistati da un soggetto ignoto mediante la piattaforma online Subito.it; b) non ha dato prova di aver corrisposto all’ignoto venditore la somma di 200 euro; c) la documentazione prodotta, comprovante l’uso frequente della piattaforma da parte dell’imputato per acquistare e vendere auto, conferma la nozione di comune esperienza secondo cui le trattative poste in essere mediante il suddetto sito sono tracciate, per cui l’imputato avrebbe potuto risalire agevolmente all’identità del venditore;
che, per tale ragione, lo stesso deve ritenersi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 co. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che non può ritenersi di particolare tenuità la ricettazione di 10 pneumatici nuovi, anche considerando i precedenti penali dell’imputato, l’assenza di resipiscenza e la sua negativa personalità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il President