Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10582 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10582 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME e la memoria depositata in data 13/02/2026 con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, insiste nei motivi di ricorso;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., Ł manifestamente infondato; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condottacome di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto, della personalità dell’imputato desumibile dai numerosi precedenti penali -anche specifici- e dalla natura dei beni ricettati (pag. 6 della sentenza impugnata). In tal modo i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui non Ł configurabile l’invocata attenuante allorquando l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non Ł quello del supporto materiale ma quello non determinante derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/4/2022, Della COGNOME, Rv. 283338- 01);
rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle due ipotesi di ricettazione ed al riconoscimento del vincolo della continuazione, non sono consentiti perchØ dette censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello; va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria, non massimata);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 3682/2026
CC – 05/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME