Ricettazione Particolare Tenuità: Quando il Valore del Bene Esclude l’Attenuante
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di applicazione dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità, chiarendo il ruolo decisivo del valore economico del bene. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione su come i giudici debbano valutare la gravità del reato, ponendo un paletto chiaro: se il valore non è esiguo, non c’è spazio per ulteriori considerazioni.
Il Caso in Esame: Un Assegno di Valore non Esiguo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di un assegno di provenienza illecita. La difesa, nel tentativo di ottenere una pena più mite, aveva contestato la decisione dei giudici di merito di non applicare la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente basava il suo appello su due motivi principali. Il primo, di natura prettamente fattuale, mirava a una rivalutazione delle prove, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti. La Cassazione, come di consueto, ha respinto questa doglianza, ricordando che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito per riesaminare le prove già vagliate.
Il secondo motivo, di maggior interesse giuridico, riguardava proprio la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel non considerare il fatto di lieve entità.
Ricettazione Particolare Tenuità: L’Analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il secondo motivo manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire il suo consolidato orientamento in materia.
Il Valore del Bene come Criterio Preliminare
Il punto centrale della decisione è che, nel reato di ricettazione, il valore del bene è un elemento fondamentale e preliminare. I giudici hanno chiarito che la valutazione dell’attenuante segue un percorso logico preciso:
1. Verifica del valore economico: Il primo passo è accertare il valore del bene ricettato.
2. Esclusione automatica: Se tale valore non è “esiguo”, l’attenuante deve essere sempre esclusa. Non è possibile procedere a ulteriori valutazioni.
Nel caso specifico, l’importo dell’assegno non poteva in alcun modo essere considerato tenue, chiudendo di fatto ogni possibilità di applicare il beneficio.
I Parametri Sussidiari dell’Art. 133 c.p.
La Corte ha inoltre precisato che solo nel caso in cui sia accertata la “lieve consistenza economica” del bene, si può passare a una seconda fase di valutazione. In questa fase, il giudice deve considerare gli altri parametri desumibili dall’art. 133 del codice penale, quali l’entità del profitto conseguito e la capacità a delinquere dell’agente. Questi elementi, tuttavia, entrano in gioco solo in via sussidiaria e non possono mai “salvare” una situazione in cui il valore del bene è già di per sé significativo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di logica e proporzionalità. L’attenuante della particolare tenuità è stata introdotta per mitigare la risposta sanzionatoria di fronte a fatti criminali oggettivamente e soggettivamente di minima offensività. Consentirne l’applicazione anche quando l’oggetto materiale del reato ha un valore non trascurabile snaturerebbe la finalità della norma. La giurisprudenza citata nel provvedimento (Cass. n. 29346/2022) rafforza questa interpretazione, creando una linea chiara e prevedibile per gli operatori del diritto. La decisione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, è la diretta conseguenza di un’impugnazione basata su argomenti ritenuti privi di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio per chi si occupa di diritto penale: nella contestazione del reato di ricettazione, la speranza di ottenere l’attenuante della particolare tenuità è strettamente legata al valore economico del bene. Se il valore non è oggettivamente basso, insistere su questo punto in sede di impugnazione rischia di essere una strategia infruttuosa, portando a una declaratoria di inammissibilità. La decisione sottolinea l’importanza di basare i ricorsi su vizi di legittimità specifici e pertinenti, piuttosto che su tentativi di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo mirava a una inammissibile rivalutazione delle prove nel merito, mentre il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità, è stato giudicato manifestamente infondato alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali.
Qual è il ruolo del valore del bene nella valutazione dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità?
Il valore del bene ha un ruolo primario e pregiudiziale. Se il valore non è esiguo, come nel caso dell’assegno in questione, l’attenuante della particolare tenuità deve essere sempre esclusa, senza che si possa procedere alla valutazione di altri parametri.
Se il valore del bene ricettato è basso, l’attenuante della particolare tenuità si applica automaticamente?
No. Secondo la Corte, se viene accertata la lieve consistenza economica del bene, il giudice può (ma non deve) procedere a una seconda fase di valutazione. In questa fase, deve considerare ulteriori parametri, come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente (ai sensi dell’art. 133 c.p.), per decidere se concedere o meno l’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/12/1994
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, è finalizzato ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respint in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacat legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particol pag. 3 sulle circostanze di fatto che consentono di ritenere che l’assegn trovasse nella disponibilità dell’imputato e sulla mancanza di elementi di prov sostegno dell’alternativa tesi difensiva);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censurano la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancat riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particola tenuità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento dell giurisprudenza di questa Corte – puntualmente richiamato e applicato dai giudic di merito a pagine 3 e 4 – a mente del quale, in tema di ricettazione, il valor bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazi dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, s non è esiguo – come nella specie, ove l’importo dell’assegno non potev certamente considerarsi tenue – la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificars sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibi all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del p a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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