Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35014 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
UTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse diNOME COGNOME e NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 23 aprile 2023 del Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata affermata la penale responsabilità degli imputati COGNOME e COGNOME in relazione al reato di concorso nella ricettazione (artt. 110, 648 cod. pen.) di una serie di autovetture e parti di esse di provenienza illecita in quanto provento dei delitti di furto e/o rapina, reato commesso in data anteriore a prossima al 4 aprile 2017. Ad entrambi gli imputati Ł stata contestata e riconosciuta la recidiva infraquinquennale.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto unitario, il difensore degli imputati, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza in capo al COGNOME dell’elemento soggettivo del reato in contestazione in quanto lo stesso Ł stato sorpreso dagli operanti di P.G. all’esterno del capannone dove sono stati rinvenuti i beni di illecita provenienza. In ogni caso non vi sarebbe la certezza che quanto rinvenuto all’interno del capannone sarebbe riferibile ai due imputati;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla manca riqualificazione dei fatti nella fattispecie attenuata di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno nel dettaglio ricostruito i ruoli e le condotte degli imputati, indicando in modo logico le ragioni per le quali sono addivenute all’affermazione della penale responsabilità degli stessi (si vedano pagine 6-7 della sentenza impugnata ove il giudice di merito illustra l’organizzazione dei soggetti coinvolti nelle attività all’interno dell’autofficina);
che , il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a
– Relatore –
Ord. n. sez. 14355/2025
fondamento della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non Ł consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che , una volta affermati gli elementi che hanno indotto i Giudici di merito a ritenere gli imputati coinvolti a pieno titolo nel reato in contestazione, correttamente la Corte di appello risulta avere motivato in ordine alla sussistenza in capo agli stessi anche dell’elemento soggettivo del reato;
che , la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto, come nel caso in esame, da logica e adeguata motivazione. Trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema.
Considerato poi che la Corte di appello ha spiegato con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto che regolano la materia le ragioni per le quali (esercizio dell’attività illecita in forma organizzata, elevata capacità delinquenziale degli imputati in grado di procurarsi un consistente numero di veicoli di provenienza delittuosa ed il valore economico degli stessi) il fatto non può certo considerarsi di particolare tenuità;
che secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, «in tema di ricettazione, perchØ possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 648 cod. pen., Ł necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il ‘fatto di particolare tenuità’ prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda;
Rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME