Ricettazione di Particolare Tenuità: il Caso dell’Assegno in Bianco
L’applicazione della circostanza attenuante della ricettazione particolare tenuità è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 38978/2024) offre importanti chiarimenti sui criteri di valutazione che i giudici devono adottare, specialmente in casi che presentano elementi di potenziale maggiore gravità, come la gestione di un assegno in bianco. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Controversia sull’Assegno
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, la quale aveva negato il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto. Il motivo principale del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul difetto di motivazione riguardo a tale diniego.
La Corte territoriale aveva fondato la sua decisione su due elementi chiave:
1. L’oggetto della ricettazione era un assegno originariamente emesso in bianco. Questo, secondo i giudici, costituiva una fonte di danno potenziale molto più grave rispetto a un assegno già compilato.
2. L’importo che l’imputato aveva successivamente apposto sull’assegno non era considerato irrisorio.
La difesa sosteneva che la Corte non avesse adeguatamente ponderato questi elementi, insistendo per il riconoscimento dell’attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse del tutto esente da vizi logici e giuridici. La valutazione complessiva del fatto, che teneva conto sia della condotta dell’imputato sia della natura dell’oggetto ricettato, è stata giudicata corretta e sufficiente a escludere la marginalità del reato.
Analisi sulla Ricettazione di Particolare Tenuità
Perché la Corte ha rigettato il ricorso? Il punto centrale è la discrezionalità del giudice di merito nel valutare la sussistenza dell’attenuante. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, ma solo verificare che il ragionamento seguito sia logico e conforme alla legge. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente considerato la “totalità” della condotta. Un assegno in bianco rappresenta una minaccia patrimoniale indeterminata e potenzialmente molto elevata, un fattore che aggrava la condotta al di là del semplice valore facciale finale. Pertanto, escludere la ricettazione particolare tenuità in un simile contesto è apparso del tutto ragionevole.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio che la valutazione della particolare tenuità non può limitarsi al solo danno economico effettivamente realizzato, ma deve estendersi alla potenziale offensività della condotta. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato (pagg. 4 e 5 del provvedimento) perché il fatto non poteva essere considerato di lieve entità. La combinazione tra la natura dell’oggetto (assegno in bianco, con un’alta potenzialità lesiva) e l’importo comunque non trascurabile compilato dall’imputato ha costituito una base solida e immune da censure per negare l’attenuante. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della ricettazione particolare tenuità è un giudizio complesso che deve considerare tutti gli aspetti del caso concreto. Non è sufficiente guardare al valore finale dell’oggetto ricettato, ma è necessario analizzare la condotta nel suo insieme e la sua potenziale pericolosità. La decisione insegna che elementi come la ricezione di un titolo di credito in bianco possono essere determinanti per escludere la lieve entità del fatto, anche se l’importo finale non è astronomico. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la richiesta di tale attenuante deve essere supportata da argomentazioni che dimostrino la marginalità complessiva dell’episodio criminoso, tenendo conto di ogni fattore qualitativo e quantitativo.
Perché è stata negata l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità?
L’attenuante è stata negata perché la Corte ha considerato il fatto non marginale. Ha dato peso alla circostanza che l’oggetto del reato era un assegno emesso in bianco, il che rappresenta una fonte di danno potenziale più grave, e ha ritenuto non irrisorio l’importo successivamente compilato dall’imputato.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALBAREDO D’ADIGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la particolare marginalità del fatto complessivamente considerato è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 del provvedimento impugNOME sull’assegno che era stato emesso originariamente in bianco e, come tale, fonte di un danno potenzialmente più grave, fermo restando la non irrisorietà dell’importo compilato dall’imputato e della condotta considerata nella sua totalità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere e COGNOME n or
Il Presidente