Ricettazione particolare tenuità: la Cassazione sui criteri di prova e l’attenuante
Con l’ordinanza n. 31891 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su due aspetti cruciali del delitto di ricettazione: la prova dell’elemento soggettivo (il dolo) e i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante della ricettazione particolare tenuità. La decisione ribadisce principi consolidati, offrendo chiarimenti importanti per la difesa e l’accusa in procedimenti simili.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. L’imputato lamentava, in sostanza, due vizi della sentenza di secondo grado che ne avrebbero inficiato la validità.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova dell’elemento soggettivo: Secondo la difesa, non era stata raggiunta una prova adeguata della consapevolezza, da parte dell’imputato, della provenienza illecita del bene ricevuto.
2. Errata applicazione della legge in relazione all’attenuante: Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della ricettazione particolare tenuità, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la lieve entità del fatto.
La Prova del Dolo nella Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la contestazione dell’imputato non mirava a evidenziare un errore di diritto o un travisamento della prova, ma piuttosto a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale pacifico: la prova dell’elemento soggettivo nel delitto di ricettazione può essere desunta da qualsiasi elemento, anche di natura indiretta. Tra questi, assume particolare rilievo la mancata o non attendibile indicazione, da parte dell’imputato, della provenienza della cosa ricevuta. In altre parole, chi viene trovato in possesso di un bene di origine illecita ha l’onere di fornire una spiegazione plausibile; in assenza di ciò, il giudice può logicamente dedurre la sua malafede.
La Valutazione della Ricettazione di Particolare Tenuità
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito il ruolo del valore economico del bene nella valutazione dell’attenuante della ricettazione particolare tenuità.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il valore del bene opera come un criterio preliminare e dirimente:
– Se il valore non è esiguo, l’attenuante deve essere sempre esclusa, senza necessità di ulteriori valutazioni.
– Se, invece, il valore è lieve, il giudice può procedere a una valutazione più ampia, considerando gli altri parametri indicati dall’art. 133 del codice penale, come l’entità del profitto conseguito e la capacità a delinquere dell’agente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’attenuante con una motivazione logica e priva di vizi, basandosi proprio sulla natura e sul valore del bene ricettato.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una solida giurisprudenza. La decisione evidenzia l’impossibilità per l’imputato di utilizzare il giudizio di Cassazione come un terzo grado di merito per ridiscutere i fatti già accertati. I motivi del ricorso sono stati ritenuti non conformi ai canoni del giudizio di legittimità e manifestamente infondati, in quanto si scontravano con principi di diritto ormai consolidati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza due capisaldi in materia di ricettazione. In primo luogo, conferma che il silenzio o una spiegazione inverosimile sulla provenienza di un bene possono costituire una prova sufficiente del dolo. In secondo luogo, cristallizza una gerarchia nei criteri di valutazione per l’attenuante della ricettazione particolare tenuità, ponendo il valore economico del bene come fattore pregiudiziale: se non è di lieve entità, ogni altra discussione è superflua. Questa pronuncia offre quindi un’utile guida per gli operatori del diritto, delineando con chiarezza i confini dell’onere probatorio e i limiti per il riconoscimento di circostanze attenuanti.
Come si può provare l’intento colpevole (dolo) nel reato di ricettazione?
La prova può essere raggiunta attraverso qualsiasi elemento, anche indiretto. Assume particolare rilevanza l’omessa o non attendibile spiegazione da parte dell’imputato circa la provenienza del bene ricevuto, dalla quale il giudice può dedurre la sua consapevolezza dell’origine illecita.
Quali sono i criteri per applicare l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità?
Il criterio principale è il valore economico del bene. Se il valore non è esiguo, l’attenuante è automaticamente esclusa. Soltanto se il valore è lieve, il giudice può considerare ulteriori parametri, come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente, per decidere se concederla.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni proposte miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e perché i motivi erano manifestamente infondati, in quanto si ponevano in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati sia sulla prova del dolo sia sui criteri per l’applicazione dell’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello, con corretti argomenti logici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato il riconoscimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sul tipo di bene ricettat che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa – come avvenuto nella specie – mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capac a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside te