Ricettazione e Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Valore del Bene è Decisivo
L’applicazione della circostanza attenuante della ricettazione particolare tenuità è un tema di grande rilevanza pratica nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per il suo riconoscimento, sottolineando il ruolo centrale del valore economico del bene. La decisione chiarisce come, in presenza di beni di valore non trascurabile, come un motociclo, l’attenuante non possa trovare applicazione.
Il Caso in Esame: La Ricettazione di un Motociclo
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’oggetto del reato era un motociclo. L’imputato, tramite il suo legale, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale, ossia quella della “particolare tenuità del fatto”.
La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere la diminuzione di pena, ma la Corte d’Appello aveva già respinto tale richiesta, evidenziando che un motociclo non può essere considerato un bene di valore esiguo, essendo inoltre uno strumento fondamentale per le esigenze personali della persona offesa.
La Decisione della Corte sulla Ricettazione di Particolare Tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno qualificato il ricorso come manifestamente infondato e meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e correttamente respinte in appello.
Il Valore del Bene come Criterio Primario
Il fulcro della decisione risiede nel principio di diritto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la valutazione per l’applicazione dell’attenuante della ricettazione particolare tenuità deve partire da un elemento oggettivo fondamentale: il valore economico del bene. La Corte ha spiegato che questo valore è un parametro concorrente ma gerarchicamente prioritario.
In altre parole, se il valore del bene non è esiguo, l’attenuante deve essere sempre esclusa, senza che sia necessario procedere a ulteriori valutazioni.
I Criteri Sussidiari dell’Art. 133 c.p.
Solo nel caso in cui sia accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, il giudice può e deve passare all’analisi degli ulteriori parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Questi includono elementi oggettivi, come l’entità del profitto conseguito, ed elementi soggettivi, come la capacità a delinquere dell’agente. Nel caso di specie, essendo il motociclo un bene di valore intrinsecamente non trascurabile, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di non procedere a questa seconda fase di valutazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si basano su un’interpretazione rigorosa e consolidata della norma. I giudici hanno chiarito che il valore della cosa costituisce il primo filtro di valutazione. Questo approccio ha lo scopo di evitare che l’attenuante venga applicata in modo estensivo a situazioni che, oggettivamente, non presentano quella minima offensività richiesta dalla legge. La Corte ha valorizzato il fatto che un motociclo, al di là del suo mero prezzo di mercato, ha una funzionalità e un’utilità per il proprietario che ne elevano intrinsecamente il valore, escludendolo dalla categoria dei beni di “lieve consistenza economica”. La decisione si allinea a precedenti pronunce che stabiliscono una gerarchia tra i criteri di valutazione: prima si guarda al valore oggettivo del bene e solo se questo è minimo si passa all’analisi del danno, del profitto e della personalità del reo. Questo ragionamento garantisce maggiore certezza del diritto e limita la discrezionalità del giudice a casi marginali.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza rafforza un importante principio per chi si occupa di diritto penale: ai fini del riconoscimento dell’attenuante della ricettazione particolare tenuità, il valore del bene agisce come una soglia invalicabile. Se il bene, come un veicolo, non ha un valore irrisorio, non c’è spazio per ulteriori considerazioni sulla condotta o sulla personalità dell’imputato. La decisione condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al procedimento e cristallizzando un orientamento giurisprudenziale chiaro e severo.
Per il reato di ricettazione, quando si può applicare l’attenuante della particolare tenuità del fatto?
L’attenuante della particolare tenuità del fatto si può applicare solo se il bene ricettato ha una lieve consistenza economica. Se il valore del bene non è esiguo, l’attenuante deve essere sempre esclusa.
Il valore del bene ricettato è l’unico criterio per valutare la particolare tenuità?
No, non è l’unico, ma è il primo e fondamentale. Solo se il valore economico del bene è accertato come lieve, il giudice può considerare ulteriori parametri, come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente, come previsto dall’art. 133 del codice penale.
La ricettazione di un motociclo può essere considerata di particolare tenuità?
Secondo la Corte di Cassazione, no. Un motociclo è considerato un bene di valore intrinsecamente non esiguo, anche per la sua utilità strumentale alle esigenze personali del proprietario. Pertanto, la sua ricettazione non permette, di regola, l’applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo proposto, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che reiterativo di profili di censura già dedotti in appello puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale:
che, infatti il collegio di merito ha valorizzato il fatto che oggetto dell contestata ricettazione (capo 1) era un motociclo e cioè un bene di valore intrinsecamente non esiguo e strumentale alla esplicazione di esigenze personali del derubato (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), così correttamente applicando il principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore della cosa è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252286);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.