Ricettazione particolare tenuità: il caso della carta di credito
L’attenuante della ricettazione di particolare tenuità è un tema di grande interesse nel diritto penale, poiché consente una riduzione di pena in casi di modesta gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: questa attenuante non è applicabile quando l’oggetto del reato è una carta di credito. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava principalmente due aspetti della decisione di secondo grado: il mancato riconoscimento dell’attenuante della ricettazione di lieve entità e la mancata esclusione della recidiva. L’oggetto del reato di ricettazione era una carta di credito. La ricorrente sosteneva che il danno fosse minimo e che la sua storia criminale non giustificasse l’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte e la Ricettazione di Particolare Tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. La decisione si basa su due pilastri fondamentali: la genericità del ricorso e l’interpretazione del concetto di ‘valore’ nel caso di strumenti di pagamento.
L’inammissibilità del Ricorso per Genericità
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano una semplice riproposizione delle questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo l’art. 591 del codice di procedura penale, un ricorso è inammissibile se manca di specificità, ovvero se non si confronta direttamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. In questo caso, la difesa non ha offerto nuovi spunti critici, ma si è limitata a ripetere le proprie tesi, rendendo l’impugnazione inefficace.
La Valutazione della Carta di Credito
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicabilità dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità. La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: quando l’oggetto della ricettazione è una carta di credito, il valore da considerare non è quello del supporto materiale (la tessera di plastica), che è praticamente nullo. Il vero valore risiede nella potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento. Questo potenziale è, per sua natura, non determinabile a priori e potenzialmente molto elevato, il che esclude la possibilità di considerarlo di ‘particolare tenuità’.
L’Analisi sulla Recidiva
Anche la censura relativa alla recidiva è stata respinta. La Cassazione ha confermato che la valutazione del giudice non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso dalle precedenti condanne. È necessario, invece, un esame concreto del rapporto tra il reato attuale e i precedenti penali. Il giudice deve verificare, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, se la condotta passata indica una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha agito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato. La Corte d’Appello aveva correttamente svolto questa analisi, motivando in modo adeguato la decisione di non escludere la recidiva.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e aderenti a principi giuridici consolidati. La decisione sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, un requisito essenziale per evitare abusi dello strumento processuale. Sul merito, la Corte distingue nettamente tra il valore intrinseco di un bene e il suo potenziale offensivo. Una carta di credito, a differenza di un oggetto di modico valore, apre le porte a una serie indeterminata di possibili illeciti, rendendo impossibile qualificare il danno come ‘tenue’. Questa interpretazione mira a proteggere il sistema dei pagamenti elettronici e a sanzionare adeguatamente condotte che, pur partendo da un oggetto fisicamente insignificante, possono generare danni economici considerevoli.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere argomentato in modo specifico e critico rispetto alla sentenza impugnata. In secondo luogo, stabilisce un principio netto: il reato di ricettazione avente ad oggetto una carta di credito non può beneficiare dell’attenuante della particolare tenuità. Questa conclusione si fonda sulla natura stessa dello strumento di pagamento, il cui valore non risiede nel supporto fisico ma nel suo illimitato potenziale di utilizzo fraudolento. La decisione rafforza la tutela contro i reati informatici e finanziari, adeguando l’interpretazione della legge alla realtà tecnologica contemporanea.
Perché l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità non si applica alle carte di credito?
Non si applica perché il valore da considerare non è quello del supporto materiale (la plastica), ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale e fraudolenta dello strumento di pagamento. Questo potenziale non è considerato di lieve entità.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici e si limitano a riproporre argomenti già discussi e respinti nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Come deve essere valutata la recidiva da un giudice?
La valutazione della recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso. Il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti, per verificare se queste indicano una persistente inclinazione al delitto che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29007 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME natka BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità e all’omessa esclusione della recidiva contestata, sono meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sul valore intrinseco del mezzo di pagamento ricettato e sulla maggiore pericolosità e accresciuta riprovevolezza dell’imputata);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si è congruamente conformata la Corte territoriale, non è configurabile l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità ove l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (v. Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione anche dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si proce e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.