Ricettazione e onere della prova: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricettazione e onere della prova, chiarendo le condizioni che rendono un ricorso inammissibile. La decisione sottolinea come, per contestare una condanna per ricettazione, non sia sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata, ma sia necessario confrontarsi specificamente con le argomentazioni dei giudici di merito, specialmente riguardo alla giustificazione del possesso di beni di provenienza illecita.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Ancona per il reato di ricettazione. Il ricorrente basava il suo appello su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione della sentenza di condanna, che a suo dire non avrebbe adeguatamente provato la sua responsabilità penale.
2. Una violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di incauto acquisto.
L’imputato, in sostanza, contestava le basi su cui era stata fondata la sua colpevolezza, sostenendo che le prove non fossero sufficienti e che, in ogni caso, la sua condotta dovesse essere inquadrata in una fattispecie criminosa differente e più lieve.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso infondati e proceduralmente non corretti, confermando così la decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Ricettazione e l’onere della prova
L’ordinanza della Cassazione offre spunti importanti sull’approccio che la giurisprudenza di legittimità adotta in materia di ricettazione e sulla specificità richiesta ai motivi di ricorso.
Il primo motivo: la genericità del vizio di motivazione
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘reiterativo ed aspecifico’. Questo significa che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della Corte territoriale. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato in tema di ricettazione e onere della prova: la responsabilità dell’imputato può essere fondata sul fatto che egli non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile e attendibile circa la provenienza dei beni di origine furtiva trovati in suo possesso. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, e il ricorso non era riuscito a scalfire la logicità e la coerenza di tale motivazione.
Il secondo motivo: la tardività della richiesta di riqualificazione
Anche il secondo motivo è stato rigettato, ma per ragioni diverse. In primo luogo, la richiesta di riqualificare il reato in ‘incauto acquisto’ non era mai stata avanzata come motivo di appello. Proporla per la prima volta in Cassazione la rende inammissibile. In secondo luogo, la Corte ha specificato che, per escludere un vizio di motivazione, è sufficiente che la sentenza delinei una ricostruzione dei fatti che implicitamente rigetti una diversa qualificazione giuridica. Non è necessario che il giudice si pronunci esplicitamente su ogni possibile ipotesi alternativa se questa è incompatibile con la ricostruzione fattuale accertata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce due concetti fondamentali per chi opera nel diritto penale:
1. Onere di giustificazione nella ricettazione: Chi viene trovato in possesso di beni di provenienza illecita ha un onere di fornire una spiegazione credibile. La mancanza di una giustificazione plausibile è un elemento indiziario di forte peso che può condurre a una sentenza di condanna.
2. Specificità dei motivi di ricorso: I ricorsi, specialmente quelli in Cassazione, non possono essere una mera ripetizione delle difese precedenti. Devono individuare vizi specifici (logici o giuridici) nella sentenza impugnata e argomentare in modo puntuale, confrontandosi con le motivazioni dei giudici dei gradi inferiori. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Perché il ricorso per vizio di motivazione nel reato di ricettazione è stato respinto?
La Corte lo ha ritenuto ‘reiterativo ed aspecifico’ perché non si confrontava criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato il principio secondo cui la mancata fornitura di una giustificazione plausibile sul possesso di beni rubati fonda la responsabilità penale.
È possibile chiedere in Cassazione di riqualificare il reato da ricettazione a incauto acquisto se non lo si è fatto in appello?
No. Secondo questa ordinanza, la richiesta è inammissibile se non è stata dedotta come specifico motivo di appello, in quanto costituisce un argomento nuovo non proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17273 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017′ Kebe, Rv. 27012001), ha fondato la responsabilità dell’imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 1 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge conseguente all’omessa motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di incauto acquisto, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, è manifestamente infondato essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostrJzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Co igare estensore
Il Presikent