Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43849 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43849 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME
NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del G.i.p. del Tribunale di Noia, confermava la condanna di NOME per i reati di estorsione e ricettazione, ma rideterminava la pena inflitta dal primo giudice in due anni, dieci mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti sull’aggravante della minaccia commessa da più persone.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge (artt. 43, 110 e 648 cod. pen.) in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e non per quello di furto, considerato il breve lasso di tempo trascorso tra la sottrazione dell’autovettura e il rinvenimento della stessa nella disponibilità dell’imputato, nonché contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto nello stesso ricorrente l’autore del furto.
2.2. Violazione di legge (art. 628, terzo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.), quanto al reato di estorsione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite.
2.3. Violazione di legge (artt. 69 e 1:33 cod. pen.) e omessa motivazione circa la minima diminuzione della pena a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti ex artt. 62, primo comma, n. 6 e 62-bis del codice penale.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; fl Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati.
2. In primo luogo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esitc diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite.
L’evidenza della detenzione per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della “immediata” – nel senso letterale di “non mediata” – riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato, laddove circcistanziate e dunque attendibili (v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe nonché Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, non massimate sul punto).
La persona offesa, infatti, ha dichiarato di avere visto NOME aggirarsi nel parcheggio ove la stessa aveva lasciato la propria autovettura: si tratta di un elemento da solo insufficiente per ritenere che il ricorrente sia stato l’autore della sottrazione del veicolo, in assenza di una sua allegazione. Dalla sentenza di primo grado, infatti, risulta che in sede di interrogatorio di garanzia l’imputato si limitò a proclamare la propria estraneità ai fatti e che, presente nel corso del giudizio di primo grado, non rese alcuna dichiarazione.
La generica deduzione svolta dal difensore solo con l’atto di appello non è idonea per riconoscere la richiesta riqualificazione, considerato che «all’elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può, infatti, contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto com ricettazione (e non come furto), l’assenza di indicazioni sul punto da parte dell’imputato» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.).
3. Dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è emerso che altri due soggetti, rimasti ignoti, accompagnarono la persona offesa dal ricorrente, dicendole che questi le avrebbe potuto fare ottenere la restituzione dell’autovettura, rendendosi così complici di NOME; la richiesta estorsiva avvenne in loro presenza, avvertita dalla vittima, cosicché sussiste comunque la contestata aggravante anche laddove si volesse seguire l’orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla difesa, secondo il quale la presenza di più persone deve essere nota alla persona offesa (in questo senso cfr. Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01 e Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276116-01; contra Sez. 2, n. 33210 del
15/06/2021, COGNOME, Rv. 281916-01; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, COGNOME, Rv. 278521-01; Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, COGNOME, Rv. 277776-01).
Privo di ogni fondamento è il terzo motivo, considerato che la diminuzione della pena a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti ex artt. 62, primo comma, n. 6 e 62-bis cod. pen. sulla suddetta circostanza aggravante non è stata affatto “minima”, giacché la Corte di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 69 cod. pen., avrebbe potuto ridurre la pena, quanto a quella detentiva, di due giorni, mentre la diminuzione è stata di un anno di reclusione.
In particolare, non è ravvisabile il vizio della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359-01; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265332-01; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Puzzo, Rv. 246820-01).
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.