Ricettazione: la Cassazione conferma la condanna e nega le attenuanti
Il reato di ricettazione è una delle fattispecie più comuni nel diritto penale e spesso oggetto di analisi da parte della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito alcuni principi fondamentali riguardanti l’ammissibilità del ricorso e i criteri per la concessione delle circostanze attenuanti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio come i giudici valutano la responsabilità penale e la personalità dell’imputato.
I Fatti del Caso: l’accusa di ricettazione
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la responsabilità penale di un individuo per il delitto di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di alcuni biglietti di provenienza delittuosa. Non accettando la condanna, l’uomo ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della decisione.
L’Appello in Cassazione e i motivi del ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali, cercando di smontare l’impianto accusatorio e ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
La contestazione della responsabilità penale
Il primo motivo mirava a contestare l’affermazione stessa della responsabilità penale. La difesa ha sostenuto che i giudici di merito avessero errato nel valutare sia la provenienza illecita dei biglietti sia la sussistenza del dolo, ovvero la consapevolezza da parte dell’imputato che tali beni fossero frutto di un reato. Questo punto è cruciale in ogni accusa di ricettazione.
La richiesta di attenuanti
Con il secondo motivo, la difesa lamentava il mancato riconoscimento di due tipi di circostanze attenuanti:
1. L’attenuante speciale per fatti di particolare tenuità: prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale, applicabile quando il danno patrimoniale è di lieve entità.
2. Le attenuanti generiche: che il giudice può concedere in base a una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Ricettazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione chiara e lineare per la sua decisione.
In primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità penale è stato giudicato inammissibile perché considerato ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente analizzate e respinte dai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità. Pertanto, non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito argomenti logici e giuridici corretti per affermare la colpevolezza.
In secondo luogo, anche il motivo sulle attenuanti è stato ritenuto manifestamente infondato.
– Per quanto riguarda l’attenuante della particolare tenuità del fatto, la Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente negato il suo riconoscimento sulla base del ‘valore complessivo dei biglietti’. Tale valore è stato ritenuto sufficiente a incidere sull’offensività della condotta, escludendo quindi la particolare tenuità.
– Relativamente alle attenuanti generiche, la decisione si è fondata sulla ‘negativa personalità del prevenuto’. Questa valutazione non era astratta, ma basata su elementi concreti: i precedenti penali, anche specifici per reati della stessa natura, che militavano a suo carico.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. Il primo riguarda la tecnica processuale: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già discusse nei gradi di merito, ma deve evidenziare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione). Il secondo, di natura sostanziale, conferma che la concessione delle attenuanti non è un atto dovuto. I giudici la valutano discrezionalmente, basandosi su parametri oggettivi, come il valore del bene nel reato di ricettazione, e soggettivi, come la personalità dell’imputato desunta dai suoi precedenti penali. Un passato criminale, specialmente se specifico, può precludere l’accesso a benefici e sconti di pena.
Perché il ricorso sulla responsabilità penale per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e corrette dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Su quale base è stata negata l’attenuante della particolare tenuità del fatto?
L’attenuante è stata negata sulla base del valore complessivo dei biglietti oggetto di ricettazione. I giudici hanno ritenuto che tale valore fosse sufficiente a incidere sull’offensività della condotta, escludendo così la possibilità di considerarlo un fatto di particolare tenuità.
Qual è stato il motivo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della negativa personalità dell’imputato, attestata dalla presenza di precedenti penali specifici che hanno pesato sfavorevolmente nella valutazione complessiva del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione ascrittogli in rubrica;
considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato è strutturato in fatto e meramente riproduttivo di censure adeguatamente scrutinate dai giudici territoriali e disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) sia con riguardo alla provenienza delittuosa dei biglietti sequestrati presso l’imputato che alla ricorrenza del dolo;
ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; infatti la Corte di merito ha negato la diminuente della particolare tenuità del fatto sulla scorta del valore complessivo dei bigliett rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, suscettibile di incidere sull’offensiv della condotta;
che, la sentenza impugnata, inoltre, ha disatteso con motivazione congrua la richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, richiamando in senso ostativo la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti anche specifici che militano a suo carico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024