Ricettazione Minore: Non Reato Autonomo ma Attenuante. La Cassazione Fa Chiarezza
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per ribadire un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio, specificando la natura giuridica della cosiddetta ricettazione minore. La decisione offre spunti cruciali non solo sulla qualificazione del fatto, ma anche sulle regole procedurali che governano l’ammissibilità dei ricorsi, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi d’appello. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che lo aveva condannato per ricettazione. L’imputato aveva articolato il proprio ricorso per Cassazione su quattro distinti motivi. I primi due motivi riproponevano questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, relative all’elemento soggettivo del reato e all’esclusione della fattispecie meno grave dell’incauto acquisto. Il terzo motivo lamentava una mancata motivazione da parte della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti generiche. Infine, il quarto motivo verteva sulla corretta qualificazione giuridica della ricettazione minore.
L’Analisi della Cassazione e la Questione della Ricettazione Minore
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Le argomentazioni dei giudici di legittimità sono state precise e hanno toccato sia aspetti sostanziali che procedurali.
Motivi Generici e Inammissibilità
I primi due motivi sono stati considerati semplici riproposizioni di argomenti già vagliati, senza introdurre nuove critiche specifiche alla sentenza impugnata. Riguardo al terzo motivo, pur riconoscendo un vacuum motivazionale (ovvero una carenza di motivazione) nella sentenza d’appello, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La ragione risiede nel fatto che il motivo d’appello originario era stato formulato in maniera del tutto generica. Di conseguenza, un eventuale annullamento con rinvio sarebbe stato inutile, poiché i giudici del rinvio non avrebbero potuto accogliere un motivo d’appello così formulato, a causa della sua originaria carenza di specificità. Questo passaggio evidenzia un principio cardine del diritto processuale: la genericità di un’impugnazione ne determina l’inammissibilità, un vizio che non può essere sanato nelle fasi successive.
La Natura Giuridica della Ricettazione Minore
Il cuore della decisione si concentra sul quarto motivo. La Corte ha qualificato tale motivo come manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato. La ricettazione minore non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante speciale del delitto di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale. Questo chiarimento ha conseguenze dirette e significative sul piano pratico, in particolare per quanto riguarda il calcolo della prescrizione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni giuridiche solide. In primo luogo, viene richiamato il ‘consolidato orientamento giurisprudenziale’ secondo cui la particolare tenuità del fatto nella ricettazione non dà vita a un reato a sé, ma semplicemente a una diminuzione della pena prevista per la fattispecie base.
Di conseguenza, l’applicazione di questa attenuante incide sui limiti edittali della pena, ma non altera la natura del reato. Questo significa che il termine di prescrizione deve essere calcolato con riferimento alla cornice edittale del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), e non su una presunta fattispecie autonoma. Nel caso di specie, la Corte ha verificato che, anche tenendo conto dell’attenuante, la prescrizione non era ancora maturata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima, di carattere processuale, è un monito per i difensori: i motivi di appello devono essere specifici e dettagliati. La genericità non solo rende l’atto inammissibile, ma preclude ogni possibilità di successo anche qualora la sentenza impugnata presenti delle carenze.
La seconda, di carattere sostanziale, consolida l’interpretazione della ricettazione minore come circostanza attenuante. Per l’imputato, questo significa che il riconoscimento della lieve entità del fatto comporterà una riduzione della pena, ma non modificherà il titolo di reato né i termini di prescrizione, che rimangono ancorati alla fattispecie principale di ricettazione. Una distinzione fondamentale per una corretta strategia difensiva e per la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
La ‘ricettazione minore’ è un reato autonomo?
No, secondo la Corte di Cassazione e un consolidato orientamento giurisprudenziale, la ‘ricettazione minore’ non è una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante del reato di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile anche se il giudice rileva una ‘mancanza di motivazione’ (vacuum motivazionale)?
Se il motivo di appello originario era stato formulato in modo del tutto generico, la sua riproposizione in Cassazione è inammissibile. Anche se la motivazione del giudice d’appello è carente, la restituzione del caso sarebbe inutile perché il motivo di appello, per la sua genericità, non potrebbe comunque essere accolto.
Come si calcola la prescrizione per la ricettazione minore?
Poiché la ricettazione minore è un’attenuante e non un reato a sé, la prescrizione si calcola sulla base della pena prevista per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), tenendo conto dell’applicazione dei relativi limiti edittali, che vengono ridotti per effetto dell’attenuante stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 20/08/1994
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che dei quattro motivi, i primi due sono riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda pag. 3 tanto in relazione all’elemento soggettivo, induttivamente determinato sulla base di un consolidato orientamento di giurisprudenza, che in relazione all’esclusione dell’incauto acquisto);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso (mancata motivazione del diniego di generiche) è inammissibile, pur a fronte di un vacuum motivazionale, considerato che il motivo, in appello, è stato formulato in forma del tutto generica, pur a fronte di specifica motivazione della sentenza di primo grado, cosicché la restituzione al secondo grado risulterebbe inutile, con conseguente carenza di interesse dell’imputato -il motivo di appello non potrebbe essere comunque accolto ex art. 581 comma 1, lett. d) in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.ed inammissibilità che può essere dichiarata in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157-01);
considerato infine che il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la ‘ricettazione minore’, riconosciuta in appello, non è figura autonoma di reato, ma circostanza attenuante della ricettazione di cui al primo comma dell’art.648 cod. pen., con conseguente applicazione dei relativi limiti edittali, anche ai fini del calcolo della prescrizion in concreto non maturata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Con RAGIONE_SOCIALE