Ricettazione Merce Contraffatta: Quando la ‘Grossolanità’ non Salva dalla Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricettazione merce contraffatta, chiarendo i limiti entro cui la difesa può contestare la qualità della falsificazione. La pronuncia sottolinea un principio fondamentale: la valutazione sulla ‘grossolanità’ di un prodotto contraffatto è di competenza dei giudici di merito e non può essere usata in Cassazione per annullare una condanna, se la motivazione della corte d’appello è logica e coerente. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che il reato presupposto, ovvero la contraffazione (art. 473 c.p.), non sussistesse. A suo dire, la merce era talmente contraffatta in modo palese e ‘grossolano’ da non poter ingannare nessuno, rendendo quindi inconfigurabile il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In secondo luogo, lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte sulla Ricettazione Merce Contraffatta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’inammissibilità del primo motivo: la valutazione della contraffazione
I giudici hanno chiarito che il tentativo di far rivalutare la ‘grossolanità’ della contraffazione in sede di Cassazione è inammissibile. Tale valutazione, infatti, costituisce un apprezzamento di fatto, riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte Suprema può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa non riscontrata nel caso di specie. La Corte d’Appello aveva già esaminato e congruamente respinto tale argomento, evidenziando come la tesi difensiva si scontrasse con il consolidato orientamento giurisprudenziale.
L’infondatezza del secondo motivo: la consapevolezza dell’imputato
Anche il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla responsabilità, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero fornito una motivazione logica e coerente per affermare la piena integrazione del delitto di ricettazione, sia sotto il profilo materiale che soggettivo. In particolare, era stata dimostrata la ‘piena consapevolezza’ dell’imputato riguardo alla provenienza illecita della merce, elemento chiave per la configurazione del reato di ricettazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. La questione se una contraffazione sia ‘grossolana’ o meno è un giudizio di fatto. Il ricorrente, riproponendo tale argomento, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un’attività che esula dalle sue competenze. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare il merito della vicenda. Poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, basandosi su specifici elementi per dimostrare la consapevolezza dell’imputato, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale in materia di ricettazione merce contraffatta: non è sufficiente sostenere che un falso sia ‘evidente’ per evitare una condanna. La valutazione sulla capacità ingannatoria del prodotto è rimessa al giudice di merito. Per chi è accusato di ricettazione, diventa fondamentale dimostrare la propria buona fede e l’assenza di consapevolezza circa l’origine delittuosa del bene, piuttosto che concentrarsi sulla qualità della contraffazione. La decisione conferma la linea dura della giurisprudenza nel reprimere la circolazione di beni illeciti, proteggendo il mercato e i consumatori.
La ‘grossolanità’ di una contraffazione può escludere il reato di ricettazione?
No, secondo questa ordinanza la valutazione sulla grossolanità è un giudizio di merito e non può essere usato come motivo di ricorso in Cassazione se la sentenza d’appello è logicamente motivata. La consapevolezza della provenienza illecita del bene è l’elemento decisivo per il reato di ricettazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e controllare la logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della valutazione delle prove.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e la condanna deve essere eseguita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3128 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, ritenuta l’insussistenza del reato presupposto di cui all’art. 473 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che volto a prospettare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie, avulso dal sindacato di questa Corte, esso risulta anche meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda pag. 3, ove si è sottolineato come l’assunto dell’impugnante, circa la grossolanità della contraffazione ai fini della non configurabilità del reato di ricettazione in relazione alla merce contraffatta, collide con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte);
che, ad ogni modo, la minore o maggiore “grossolanità” della contraffazione e la sua attitudine ingannatoria sono peraltro il frutto di un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione posta alla base del provvedimento impugnato a fondamento del giudizio di penale responsabilità dell’odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, che hanno indicato corrette ragioni di fatto e di diritto in base alle quali debba ritenersi pienamente integrato il delitto di ricettazione , sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo soggetti (si veda la già richiamata pag. 3, ove sono stati indicati i diversi elementi valorizzati ai fini di ritenere la piena consapevolezza dell’imputato in ordine alla circostanza che la merce nella sua disponibilità fosse provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.