Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40275 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 04/10/2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, contente conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c., in data 25 settemb 2024, dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, nel replicare alle conclus del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sente impugnata, essendo i reati contestati nelle more prescritti.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen manifesta infondatezza ed assoluto difetto di specificità estrinseca.
1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoria fondato la decisione, che ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo giudice per accertati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., tenendo in debito conto gli argomenti (dif idoneità ingannatoria dei marchi contraffatti, stante la loro grossolana contraffaz sviluppati in motivazione dal primo giudice, in assenza di memorie di replica della difesa conclusioni volte al rigetto dell’appello del Pubblico ministero. Ha inoltre espressame diffusamente argomentato circa la consistenza e l’univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione delle merci desc imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricez della fattispecie di contraffazione in marchi o segni distintivi, senza che possa rilevare della punibilità della fattispecie) la grossolanità (niente affatto evidente ad avviso del del merito) della contraffazione o la capacità ingannatoria dei segni distintivi.
I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomen già esaminate funditus dal giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente argomentate in senso opposto, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogici della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di p argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiut confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni pos fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568).
1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito ha spiega maniera chiara, logica e coerente che l’accertato e incontroverso possesso del numero d oggetti griffati indicati in imputazione, che riproducono i segni distintivi di note maisons registrate, consente di riconoscere il fatto ed attribuirgli il nomen iuris ritenuto in sentenza, sia per la evidente rappresentazione (che può assumere anche le forma del dolo eventuale) della provenienza da delitto degli oggetti ricevuti da chiunque, che per la ontologica necess provenienza da delitto (art. 473-474 cod. pen.) degli stessi, senza che possa sul punto rilev l’aspetto della ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro pubblica (Sez. 2, n. 16807, dell’11/01/2019, Rv. 275814; da ultimo, Sez. 7, n. 31988 d 09/07/2024, n.m.).
1.3. Del pari è a dirsi quanto a negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generic tenuto conto delle modalità commerciali del fatto e della condotta tenuta dall’imputato d
9-19703/2024
che il fatto accertato fu commesso; circostanze attenuanti che la Corte di merito ha nega anche valorizzando il curriculum criminale dell’imputato. Né del resto la difesa aveva prospettato nella sede di merito (depositando memorie o conclusioni scritte) specifiche ragi favorevoli al riconoscimento delle circostanze innominate.
1.4. Consegue la inammissibilità del motivo speso anche in ordine alla configurabilità delitto di ricettazione in difetto del presupposto illecito.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
2.1. La pronta e facile soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso consen redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.