Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere il ricorso con riguardo al secondo motivo e di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa del 10 novembre 2023, la Corte di appello di Bari confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione e trecento euro di multa per la ricettazione di cinquanta capi di abbigliamento con marchio contraffatto.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in ragione di quattro motivi.
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si è affermato che non risulta provato che i capi di abbigliamento furono acquistati nel corso di una fiera campionaria dalla moglie dell’imputato, il quale all’epoca si trovava in detenzione domiciliare.
La Corte di appello ha poi ignorato che con la difesa aveva allegato a una memoria articoli di stampa comprovanti il sequestro di prodotti contraffatti durante la festa.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 648 cod. pen.) in quanto l’imputato, assolto dal reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen., doveva essere necessariamente valutato quale acquirente finale della merce, responsabile quindi di un illecito amministrativo e non penale, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.
2.3. Erronea applicazione della legge penale (art. 712 cod. pen.). Qualora si ritenesse di ravvisare una responsabilità penale, il reato configurabile sarebbe quello contravvenzionale, per il quale era spirato il termine di prescrizione.
2.4. Erronea applicazione della legge penale (art. 62-bis cod. pen.) e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, reiterativi di doglianze, peraltro assai generiche, valutate dalla Corte di merito e correttamente risolte, senza alcuna violazione di legge e con motivazione immune da vizi.
È incensurabile la valutazione della sentenza in ordine alla totale carenza di prova in ordine alle modalità con la quale la merce con marchio contraffatto sarebbe stata acquistata per il “fabbisogno familiare”, avuto soprattutto riguardo al numero dei capi d’abbigliamento (cinquanta) e alla genericità della deduzione della difesa, priva di un qualsiasi valore probatorio in quanto neppure proveniente dall’imputato, rimasto assente nel corso del processo.
Il reato presupposto della ricettazione era quello di contraffazione dei marchi dei prodotti (art. 473 cod. pen.), evidentemente commesso da altri, e non già quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) dal quale l’imputato è stato assolto.
La Corte di appello, poi, aderendo alla valutazione del primo giudice, ha evidenziato vari elementi indicativi della consapevolezza in capo all’imputato della contraffazione della merce, riposta all’interno di una cassettiera nel salone della sua abitazione, quali la mancanza di documentazione giustificativa (documenti fiscali come scontrini o fatture) e la perfetta identità del codice a barra e del numero di matricola riportato su tutte le etichette dei cinquanta capi.
In ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, va ribadito il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914 – 01; Sez. 3, n. 43085 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 276935 – 01; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666 01; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 – 01).
Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01).
Proprio sulla base di questi principi la Corte di appello, con logica motivazione, ha specificamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione prevista dall’art. 712 cod. pen.
A prescindere dal fatto che – diversamente da quanto opinato dal ricorrente – quella prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen. è una circostanza attenuante e non una ipotesi autonoma di reato (Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003 – 01), i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei numerosi e anche gravi precedenti penali dell’imputato, che anche da soli possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826 – 01).
6. Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2024.