Vendita di prodotti contraffatti: il disclaimer ‘non originale’ non sempre salva dal reato
La commercializzazione di prodotti con marchi falsificati rappresenta un problema diffuso, con importanti conseguenze legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricettazione di marchio falso: l’apposizione di una semplice etichetta o dicitura che avvisa della natura non autentica del prodotto non è, di per sé, sufficiente a escludere la responsabilità penale del venditore. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I fatti di causa: un commerciante sotto accusa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un commerciante, condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), per aver venduto prodotti recanti un marchio contraffatto. La difesa dell’imputato si basava su un punto cruciale: sui prodotti era presente una dicitura che ne indicava chiaramente il carattere non originale. Secondo la tesi difensiva, tale avviso avrebbe dovuto eliminare l’elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà di ingannare l’acquirente e di trarre profitto da merce di provenienza illecita.
Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto questa argomentazione, ritenendo che la sola presenza del disclaimer non fosse risolutiva.
La decisione della Cassazione sulla ricettazione di marchio falso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per consolidare un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro e definito.
Il criterio della confusione effettiva
Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui, per escludere la configurabilità del reato, non basta informare genericamente il cliente. È necessario che l’avviso e il marchio aggiuntivo siano concretamente idonei a escludere qualsiasi rischio di confusione sulla natura e provenienza del prodotto.
La Corte ha specificato che assumono un rilievo determinante elementi pratici come:
* La posizione della dicitura rispetto al marchio contraffatto.
* La leggibilità e l’evidenza dell’avviso.
* Il contesto complessivo della presentazione del prodotto.
In altre parole, l’avviso deve essere immediatamente e contestualmente percepibile dall’acquirente, garantendogli la possibilità di comprendere senza ombra di dubbio che non si trova di fronte a un prodotto autentico. Se il marchio contraffatto rimane l’elemento dominante e l’avviso è marginale o poco visibile, il rischio di confusione persiste e, con esso, il reato.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che i motivi del ricorso erano non specifici e si limitavano a ripetere tesi già disattese in appello, senza muovere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata. La sentenza della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente applicato il principio di diritto sopra esposto, motivando in modo coerente e logico le ragioni per cui, nel caso specifico, il disclaimer non era stato ritenuto sufficiente a eliminare la confondibilità dei prodotti e, di conseguenza, la responsabilità penale dell’imputato per ricettazione di marchio falso.
Le conclusioni
Questa ordinanza invia un messaggio chiaro a chi commercializza prodotti non originali: nascondersi dietro un disclaimer generico o poco evidente non è una strategia legale valida. Per evitare di incorrere nel grave reato di ricettazione, è indispensabile che la comunicazione della non autenticità del bene sia trasparente, inequivocabile e tale da neutralizzare completamente l’effetto ingannevole del marchio contraffatto. La tutela del consumatore e la lealtà commerciale prevalgono su qualsiasi tentativo di eludere la legge attraverso espedienti formali.
È sufficiente apporre una dicitura ‘non originale’ su un prodotto con marchio falso per evitare il reato di ricettazione?
No, secondo la Corte di Cassazione non è sufficiente. È necessario che la dicitura e il marchio aggiuntivo siano concretamente idonei a escludere il rischio di confusione sulla natura non originale del prodotto per l’acquirente.
Cosa valuta il giudice per determinare se c’è rischio di confusione per il consumatore?
Il giudice valuta la posizione degli elementi informativi sul prodotto, la loro leggibilità e il contesto generale. È fondamentale che le indicazioni sulla non autenticità siano immediatamente e contestualmente leggibili, permettendo ai terzi di apprezzare il carattere non autentico del marchio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello. Non presentavano una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, risultando quindi non specifici ma soltanto apparenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, letta la memoria difensiva trasmessa in data 4.10.2024,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è articolato in termini non consentiti ovvero su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; questa Corte ha infatti chiarito che non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l’agente è titolare, in quanto occorre verificare se’ in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui – nella prospettiva di un’immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio – così come rileva la collocazione di quest’ultimo sul prodotto (cfr., Sez. 2 – , n. 22040 del 19/02/2019, Caccuri, Rv. 276103 – 01); la sentenza impugnata ha motivato in termini coerenti al principio di diritto sopra indicato e, dunque, il rilievo difensivo è comunque manifestamente infondato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.