Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5890 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5890 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Brindisi il DATA_NASCITA. avverso la sentenza resa il 4 novembre 2022 dalla CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza resa il 17 ottobre 2018 dal Tribunale di Brindisi, ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato di detenzione per la vendita di 57 confezioni di profumo recanti marchi contraffatti e ha confermato la responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di ricettazione, rideterminando la pena inflitta.
2.Avverso detta sentenza ricorre l’imputata deducendo:
2.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla materialità dei reati contestati all’imputata in ragione della assoluta inidoneità della falsificazione a compromettere l’affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi. Deduce la ricorrente che nel caso in esame il falso era grossolano e la dicitura avvertiva dell’uso meramente descrittivo
del marchio stesso anche se apposta con caratteri meno visibili, non poteva pertanto sussistere un marchio falso o comunque si incorreva nell’ipotesi di falso grossolano poiché i beni oggetto di vendita per la loro conformazione e il prezzo non potevano ingenerare nell’avventore l’errore circa la genuinità del prodotto.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo dei reati in quanto la Corte ha del tutto omesso di argomentare circa la consapevolezza della detta contraffazione. L’acquisto avveniva infatti con regolare fattura pagando con assegni bancari e tali elementi, che sono stati sminuiti dalla Corte, costituiscono sintomo della regolare operazione commerciale realizzata dalla stessa.
2.3 Intervenuta prescrizione alla data del 5 settembre 2022 del reato di ricettazione, previo accoglimento dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 157 cod.pen. per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevede che ai fini del calcolo della prescrizione si tenga conto anche delle attenuanti ad effetto speciale, al pari delle aggravanti.
3. Con atto separato il difensore ha depositato istanza ex articolo 23 I. n. 87/1953 con cui deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 comma 2 cod.pen. nella parte in cui stabilisce che ai fini del calcolo della prescrizione dei reati non si debba tener conto delle attenuanti ad effetto speciale, ma solo delle aggravanti. La norma infatti è irrazionale poiché prevede un diverso trattamento per circostanze aggravanti e circostanze attenuanti ed è contraria all’art. 27 della Costituzione.
4.1 II ricorso è inammissibile sia perchè generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l’atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado, sia perché le censure tendono a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato correttamente considerato dalla corte di merito, nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge.
Deve essere ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti i secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione”. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 – dep. 24/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 27697001).
4.2 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non consentito poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che non rientra nel sindacato di questa Corte ed è stato oggetto di adeguata verifica da parte dei giudici di merito, che hanno reso al riguardo esaustiva motivazione.
Va al riguardo osservato che integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen.
tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato d pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2 – , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 Ud. (dep. 17/04/2019 ) Rv. 275814 – 01 )
4.3 Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché la Corte a pagina 9 della sentenza ha fornito adeguata motivazione evidenziando come le modalità dell’acquisto, avvenuto con regolare fattura e pagando con assegni, non escludano la sussistenza del reato e la consapevolezza dell’imputata di acquistare prodotti che riportavano marchi contraffatti.
4.4 II terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato poiché il reato di ricettazione si prescrive nel termine di 10 anni dalla data di commissione indicata nell’Il settembre 2014, salvo eventuali sospensioni.
È inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 comma secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che anche le attenuanti ad effetto speciale siano computate nell’individuazione del massimo edittale ai fini della prescrizione, in quanto tale scelta costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell’irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla previsione di c all’art. 157 c.p..(Sez. 2, Sentenza n. 9539 del 13/02/2008 Ud. (dep. 03/03/2008 ) Rv. 239550 – 01)
5.L’inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari ad euro 3000 che si ritiene congrua e proporzionata al grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ?l, pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 10 gennaio 2024
Il consigliere estensore
COGNOME
Il Presiden
NOME COGNOME orsellino
COGNOME
NOME COGNOME