Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39802 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2149/25
NOME COGNOME
CC Ð 28/11/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 15/01/2025 NOME Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso; udito il difensore dellÕimputato ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per lÕannullamento
NOME sentenza impugnata.
La Corte dÕAppello di Venezia, con sentenza del 15 gennaio 2024, confermava integralmente la decisione resa dal Tribunale di Verona il 12 luglio 2019 nei confronti di NOME COGNOME, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di ricettazione di orologio di pregio a lui ascritto. Ritenuta e applicata la recidiva contestata, la Corte lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando altres’ le pene accessorie dellÕinterdizione perpetua dai pubblici uffici, dellÕinterdizione legale e NOME sospensione dellÕesercizio NOME responsabilitˆ genitoriale per tutta la durata dellÕesecuzione NOME pena. LÕimputato veniva infine condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore NOME parte civile costituita, NOME COGNOME, da liquidarsi in separato giudizio, con rimessione delle parti al giudice civile per la relativa quantificazione.
1.1. AllÕimputato era contestato il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., commesso in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (posizioni definite separatamente), per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto, per poi trattarne la vendita, beni risultati provento di furto: un orologio Lang & Heyne, modello King Albert of Saxony, n. seriale 12, del valore di oltre € 50.000,00, sottratto a NOME COGNOME in Tricesimo (UD) il 18 aprile 2014 NOME. Il fatto era indicato come accertato in Verona il 27 maggio 2014.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo NOME impugnazione i seguenti argomenti di censura.
2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dellÕobbligo di correlazione tra lÕimputazione contestata e la sentenza, con conseguente nullitˆ NOME decisione ai sensi degli artt. 521-522 cod. proc. pen., in relazione allÕart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorrente osserva che la contestazione del delitto di ricettazione era circoscritta alla condotta di acquisto ovvero alla ricezione Ð in concorso con altri soggetti separatamente giudicati Ð, ai fini NOME vendita, di un orologio marca Lang Heyne. Tale addebito aveva trovato un riflesso, seppur ritenuto ingiustificato, nella sentenza di primo grado, la quale aveva attribuito allÕimputato un ruolo nel trasporto dellÕorologio da Udine a Mestre per la consegna a NOME COGNOME. La Corte dÕappello ha tuttavia escluso la prova di tale circostanza, ricostruendo lÕepisodio nei diversi termini NOME detenzione del bene da parte di un soggetto ignoto e dellÕintermediazione svolta dal COGNOME nella conversazione telefonica n. 500, nella quale egli avrebbe illustrato le caratteristiche del bene a NOME COGNOME. Secondo la difesa, la riqualificazione NOME condotta come ÒintromissioneÓ rilevante ai fini NOME ricettazione Ð sulla base di giurisprudenza di legittimitˆ richiamata dal giudice di merito Ð integra unÕimputazione nuova e non enunciata nel capo dÕaccusa, poichŽ il fatto materiale attribuito allÕimputato non risulta descritto nella contestazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa
e condanna, precipitato processual-penalistico del più AVV_NOTAIO principio NOME necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce contraddittorietˆ e manifesta illogicitˆ NOME motivazione, travisamento NOME prova e violazione NOME regola del ragionevole dubbio, ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Una volta individuata nella funzione intermediatrice lÕunica condotta penalmente rilevante, la difesa sottolinea come lÕattribuzione allÕimputato dellÕutenza telefonica n. NUMERO_TELEFONO Ð formalmente intestata a soggetto diverso Ð avrebbe richiesto un accertamento connotato da certezza processuale. La Corte dÕappello ha fondato lÕattribuzione del telefono al ricorrente su due elementi: i controlli di polizia effettuati nel 2012-2013 che avevano visto il COGNOME in compagnia dellÕintestataria dellÕutenza, nonchŽ il fatto che in due conversazioni intercettate lÕinterlocutore fosse stato indicato come ÒCriÓ o ÒNOMEÓ. La motivazione sarebbe, tuttavia, viziata da travisamento NOME prova, giacchŽ la perita, escussa in udienza, aveva chiarito che il nome ÒNOMEÓ non era mai stato pronunciato e che il lemma ÒCriÓ compariva una sola volta, non due come riportato in sentenza. Inoltre, il teste di p.g. COGNOME ha riferito che lÕimputato si sarebbe qualificato come ÒNOMEÓ solo il 23 maggio, senza ulteriori ripetizioni nelle telefonate del 26 maggio, rendendo inconciliabili le diverse ricostruzioni probatorie.
La difesa evidenzia, ancora, come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la rilevante circostanza geografica rappresentata dalla distanza Ð circa 225 km Ð tra Pozzuolo del Friuli, luogo di residenza del NOME, e Verona, ove risiedeva NOME COGNOME: distanza incompatibile con le espressioni utilizzate nella conversazione n. 500 del 26 maggio 2014, in cui gli interlocutori concordano un incontro nel giro di venti-trenta minuti. Tale elemento, da solo, escluderebbe la riferibilitˆ dellÕutenza e NOME conversazione allÕimputato.
La motivazione NOME sentenza impugnata sarebbe dunque affetta da lacune e contraddizioni insuperabili, non avendo il giudice del merito esaminato tutti gli elementi disponibili, nŽ fornito una lettura unitaria delle antinomie probatorie, con conseguente impossibilitˆ di superare la soglia del ragionevole dubbio circa lÕidentificazione dellÕutilizzatore dellÕutenza telefonica e, quindi, circa la responsabilitˆ dellÕimputato.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 62, 168, 171, 178 e 191 cod. proc. pen., in relazione allÕart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato la deposizione del teste COGNOME, nella parte in cui egli ha riferito di aver udito la conversazione telefonica n. 431 Ð non trascritta nŽ acquisita agli atti Ð durante la quale lÕinterlocutore dellÕutenza intestata a COGNOME NOME avrebbe dichiarato di chiamarsi NOME. Secondo il ricorrente, posto che nessuna bobina o supporto contenente tale conversazione risulta prodotta, e che lÕelenco delle intercettazioni trascritte su richiesta del pubblico ministero non contempla la conversazione n. 431, la prova dellÕesistenza stessa di tale colloquio è inesistente. Sarebbe pertanto operante il divieto di utilizzazione previsto dallÕart. 62 cod. proc. pen. in ordine a dichiarazioni Òcomunque rese dallÕimputato nel corso del procedimentoÓ, non potendo il giudice
consentire nŽ utilizzare la deposizione sul contenuto di una conversazione mai acquisita, con conseguente inutilizzabilitˆ NOME relativa testimonianza.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce (ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in via subordinata, violazione e falsa applicazione NOME legge penale, con riguardo allÕart. 114 cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la diminuente NOME minima efficacia eziologica del coefficiente personale di partecipazione alla realizzazione del fatto tipico, che fa eccezione al principio AVV_NOTAIO c.d. NOME equivalenza delle cause, scolpito nel testo dellÕart. 110 cod. pen. La difesa osserva che, secondo la stessa ricostruzione del giudice di merito, il ruolo del COGNOME si sarebbe limitato alla mera segnalazione a COGNOME NOME NOME disponibilitˆ di un orologio Ð bene peraltro mai rinvenuto Ð senza alcun coinvolgimento nelle successive fasi di negoziazione e consegna, che furono gestite da altri concorrenti. Tale contributo, privo di unÕincidenza causale apprezzabile sullÕevento, integrerebbe una partecipazione marginale idonea a giustificare lÕapplicazione dellÕart. 114 cod. pen.
NŽ osterebbe il mancato riconoscimento NOME diversa aggravante ex art. 112, n. 1, cod. pen., atteso che i concorrenti effettivi sarebbero stati quattro e che le persone ulteriormente indicate nel capo dÕimputazione (COGNOME NOME e COGNOME NOME) risultano coinvolte nella distinta ricettazione di altri orologi Cartier e Calvin Klein, non contestata al ricorrente.
Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, non si confronta con uno specifico passo argomentativo NOME sentenza di primo grado, che aveva giˆ identificato la condotta punibile nella intermediazione commerciale. Il motivo, che deduce lÕinosservanza NOME legge processuale posta a pena di nullitˆ (art. 521 cod. proc. pen.), è pertanto del tutto nuovo, in quanto non precedentemente dedotto con i motivi di appello spesi nel merito, oltre ad essere aspecifico ed infondato nella denunziata difformitˆ tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
1.1. Ed invero, lÕimputazione elevata cos’ recita nel segmento di interesse ÒÉ acquistavano e, comunque, ricevevano, per poi trattarne la vendita ÉÓ. Dunque, il fatto contestato è descritto in imputazione non solo nella condotta di ricezione dellÕorologio di pregio provento di furto, ma anche in quella NOME partecipazione alla trattativa per la vendita a terzo ignoto.
1.2. Ci˜ posto, a pagina 5 NOME sentenza di primo grado si legge che: ÒÉ ricavandosi la prova del coinvolgimento del COGNOME, che si ricordi si è in sostanza intromesso nel far acquistare il bene di provenienza delittuosa fungendo in sostanza da ulteriore intermediario ÉÓ. Con ci˜ evidentemente volendo significare che la responsabilitˆ in concorso nel delitto di ricettazione inerisce proprio alla riconosciuta dimostrazione NOME sua qualitˆ di intermediario nella vendita NOME res provento di delitto.
1.3. Per un verso, dunque, vi è piena rispondenza tra la morfologia NOME contestazione e la dimostrata condotta che integra il tipo; per altro verso, il vizio ritenuto dalla difesa deve ritenersi
del tutto nuovo rispetto alla motivazione NOME sentenza di primo grado ed ai motivi di gravame, con i quali la doglianza, giˆ in allora deducibile, non è stata proposta allÕattenzione NOME Corte di merito. Il che ha provocato lÕinterruzione NOME catena devolutiva, con la conseguente inammissibilitˆ del motivo di ricorso, secondo quanto dispone il testo dellÕart. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso non superano la c.d. prova di resistenza, oltre a manifestare evidente aspecificitˆ rispetto alle argomentazioni (ed alla identificazione corretta NOME conversazione n. 413 e non 431, come indicato in ricorso) offerte dalla Corte di merito.
2.1. LÕutilizzatore di sesso maschile dellÕutenza intercettata (n. NUMERO_DOCUMENTO), mentre interloquiva con lÕaltra utenza (n. NUMERO_DOCUMENTO) oggetto di previa autorizzazione alle attivitˆ di occulta captazione, è stato identificato nellÕodierno ricorrente (conformi sul punto le decisioni di primo e di secondo grado) valorizzando il profilo logico NOME continuitˆ nelle frequentazioni (dimostrate fino a tutto il 2013) tra il COGNOME (che ne era lÕutilizzatore certo fino a tutto il 2011) e la COGNOME, che i giudici ipotizzano legata al primo da legame affettivo (sul punto, come su tutti gli altri elementi indiziari, lÕimputato non ha inteso, afferma la Corte a più riprese, smentire o offrire una sua versione tesa a contrastare le evidenze a carico). Detta utenza, dunque, sarebbe stata in uso anche a NOME COGNOME ancora nel corso del 2014.
La Corte di merito ha ritenuto che tale logica deduzione potesse essere sostenuta ab externo anche dal frasario carpito nel 2014, ove il chiamante appella il chiamato ÒCriÓ e lÕaltro conferma di essere ÒCriÓ. A tanto, la Corte aggiunge anche il testo univoco per la identificazione del colloquiante NOMENOME NOME conversazione n. 413, sui cui contenuti (non essendo la conversazione trascritta) ha deposto il teste uff.le di polizia giudiziaria (pag. 15 del verbale di trascrizione allegato ai motivi di ricorso).
La difesa ha fatto rilevare, con il terzo motivo di ricorso, che la conversazione n. 431 (e non la 413) non è stata mai depositata tra le richieste di prova formulate dal P.m. Dunque, su tale conversazione, non solo non trascritta, ma neppure esibita al Tribunale, non avrebbe potuto deporre il teste, per evidente sottrazione NOME prova utilizzata al contraddittorio ed al relativo doveroso controllo contenutistico.
2.2. Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi che lÕaccertamento maturato facendo ricorso alla logica, fondata su una massima di esperienza condivisa che segue lÕid quod plerumque accidit (disponibilitˆ di fatto di quella utenza in capo allÕimputato ricorrente, dal 2011 al 2014, in ragione NOME durata NOME frequentazione tra COGNOME e COGNOME, che nessuno ha dichiarato interrotta nel 2013), non evidenzia alcun profilo di illogicitˆ, men che meno manifesta.
Tanto basterebbe a ritenere il motivo non ammissibile ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen. Ma vi è di più, in quanto il motivo difetta NOME necessaria specificitˆ, in quanto indica come illegittimamente utilizzata la deposizione testimoniale che ostende il contenuto NOME conversazione n. 431, che è evidentemente diversa da quella (413) indicata dalla Corte e anche
dal teste COGNOME (pag. 15 NOME trascrizione allegata ai motivi di ricorso) nel corso del suo esame in contraddittorio.
2.3. Inoltre, si è pure giˆ detto che anche il terzo motivo non supera la prova di resistenza, per omessa indicazione NOME decisivitˆ dellÕargomento dedotto in tema di inutilizzabilitˆ NOME prova assunta contra legem (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02); giacchŽ si è giˆ detto, poco sopra, che il colloquiante è stato identificato nel merito sulla base di una deduzione che non appare affatto manifestamente illogica.
Anche il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso partecipano quindi NOME sorte processuale del primo.
Infondato è, infine, il quarto motivo, ancorchŽ suggestivamente sostenuto dalla valorizzazione NOME indicazione precisa del numero dei concorrenti, inferiori a 5, giacchŽ a due di costoro è contestato un diverso segmento NOME imputazione contraddistinta dal n. 8. Il che esclude che possa operare lÕostacolo normativo di cui al secondo comma dellÕart. 114 cod. pen.
3.1. Il motivo è s’ nuovo (in quanto mai in precedenza dedotto nel merito), ma tale sua novitˆ consegue alla circostanza che solo la Corte di appello avrebbe circoscritto il ruolo concorsuale del ricorrente alla mera intermediazione commerciale. La qualificazione di motivo necessitato dalla sopravvenienza argomentativa NOME Corte di merito è discutibile. Si è detto in apertura che giˆ il giudice di primo grado aveva circoscritto il contributo eziologico del COGNOME alla intermediazione; dunque, si poteva giˆ con i motivi di gravame evidenziare la minima rilevanza causale del contributo concorsuale offerto.
Ma pur volendo sorvolare sulla non effettiva novitˆ del motivo, è risolutiva la considerazione NOME sua infondatezza in diritto. La Corte, in perfetta consonanza con il giudice di primo grado, ha infatti valorizzato il contributo eziologico essenziale NOME condotta del COGNOME, che appariva in contatto con chi deteneva la res furtiva da cedere a chi poi lÕavrebbe alienata; il che porta ad escludere che il giudice del merito potesse ex officio ipotizzare trattarsi di minima efficacia causale dellÕapporto personale al fatto tipico commesso da più persone in concorso.
Resta pertanto storicamente confermata lÕintegrazione del fatto realizzato grazie alla collaborazione di più persone, le cui condotte sono apparse al giudice del merito come equivalenti nella eziologia.
Sul tema, deve ribadirsi che per lÕintegrazione NOME diminuente di cui allÕart. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attivitˆ prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale cos’ lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO del crimine commesso e da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarˆ, Rv. 284771; Sez. 6, n. 34539, del 23/0621, I., 281857; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del
18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051; Sez. 2, n. 2032 del 19/07/1979, dep. 1980, COGNOME, Rv. 144306; da ultimo, Sez. 2, n. 19708 del 03/04/2025, COGNOME, in motiv. sub 3.2., pag. 7, non massimata). Orbene, appare di tutta evidenza che, sottratta alla catena causale la condotta del COGNOME, il risultato pratico delle condotte altrui non si sarebbe potuto assolutamente realizzare.
La infondatezza mera, e non manifesta, del quarto motivo di ricorso assorbe in sŽ la rilevanza NOME natura dei primi tre ed inibisce pertanto la dichiarazione di inammissibilitˆ complessiva del ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, secondo quanto dispone lÕart. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 28 novembre 2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME