Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40138 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CECCANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il ricettazione contestato, è finalizzato a prefigurare una diversa ricostruzione storica de consentita in questa sede dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei pr gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri mo ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jak 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le r suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di resp dell’imputato e della sussistenza del reato;
considerato che il vizio dì travisamento della prova desumibile dal testo del provvedim impugNOME, constato con il secondo motivo di ricorso, è ravvisabile ed efficace solo se accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo il motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutaz nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolv censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completez e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata (cfr. pagg. 1 e 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
[I Presidente Il Consigliere estensore Così deciso, in data 11 luglio 2023