Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7042 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7042 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli
610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 19 gennaio 2024 nei confronti di NOME COGNOME, condannato per il reato di ricettazione di 17 lavatrici di provenienza illecita.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 606 lett. d), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. nonché violazione dell’art. 606 lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché 648 e 712 cod. pen..
La sentenza impugnata non ha risposto alla questione dedotta, relativa all’omessa valutazione dell’informazione probatoria, richiesta ed ammessa innanzi al giudice di primo grado, con ciò determinandosi una violazione del diritto della parte di difendersi provando e conseguente incompletezza dell’istruttoria espletata relativamente a tutti i testi della difesa, ritualmente ammessi e mai revocati dal giudice, con violazione degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen..
L’incompletezza dell’istruzione dibattimentale ha inciso sulla decidibilità allo stato degli atti, anche ai fini della valutazione del ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo non consentito ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen..
La sanzione di inammissibilità deriva dal fatto che il motivo, per come prospettato nel ricorso (deducendo una violazione del diritto di difesa derivante dalla revoca immotivata dei testimoni della difesa, in precedenza ammessi), non era stato formulato in grado d’appello e, quindi, co stituisce una novità non consentita in questa sede.
A leggere il motivo d’appello formulato in relazione al contributo testimoniale che la difesa avrebbe inteso fornire, si apprende, infatti, che con l’impugnazione si chiedeva, nel grado precedente, la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., per la assunzione di tre testimoni che avrebbero potuto fornire il proprio contributo di conoscenza su circostanze specifiche, ivi indicate. Nel motivo, per contro, non si faceva alcun riferimento né alla intervenuta revoca, né (al contrario di quanto si sostiene a pg. 3 del ricorso per cassazione) alla ‘lista ritualmente deposita ta innanzi al giudice di prima istanza, ex art. 495 c.p.p.’. Il tema era, pertanto, quello della integrazione istruttoria, che la Corte d’appello ha affrontato e risolto alle pagg. 2 e 3 della decisione, richiamando, con opportuna citazione giurisprudenziale, i presupposti della integrazione istruttoria richiesta ed evidenziandone l’insussistenza nel caso concreto. Veniva, infatti, evidenziata la marginalità e non decisività delle circostanze su cui i testi sarebbero stati chiamati a rispondere, tanto da poter essere, dette circostanze, date per incontestate, dato che il vero tema della decisione verteva, piuttosto, ‘sulla consapevolezza o meno da parte dell’imputato di aver ricevuto res provento di reato’.
Diversamente, in questa sede, si lamenta la violazione processuale (non dedotta né prospettata in appello) derivante dalla mancata motivazione del provvedimento di revoca dei testimoni, in spregio del principio del difendersi provando, essendosi in definitiva proceduto senza aver sentito l’altra parte (o, perlomeno, i testimoni dell’altra parte, rispetto a quelli del Pubblico Ministero).
La mancata formulazione del l’eccezione nella fase processuale anteriore la rende inammissibile innanzi alla Corte di cassazione, per violazione della catena devolutiva: trova infatti applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e
609, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631 – 01) e non autonomamente rilevabile dalla Corte di Cassazione.
La lamentata violazione del diritto di difesa integra una nullità relativa (art. 181 cod. proc. pen.), non rilevabile d’ufficio ma ad istanza di parte, che avrebbe dovuto immediatamente eccepirla e diligentemente coltivarla nelle fasi successive (con l’imp ugnazione della sentenza conclusiva della fase in cui la presunta violazione si era verificata) . In mancanza di tutto ciò, l’eccezione, inserita nel motivo di ricorso, non è ora consentita.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME