Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1571 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CRISPANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28890/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenz grado in forza della quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di ricettazion provento di furto.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dif fiducia, deducendo violazione di legge relativamente alla mancata adozione di una pron art. 131 bis. c.p. ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure pr 3.1. In ordine al primo profilo va richiamato l’ orientamento della Suprema Corte seco fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sen primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezz desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).
Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di leg già escluso nel caso in esame la “particolare tenuità del fatto” tenuto conto RAGIONE_SOCIALE “allarmanti modalità della condotta serbata”.
Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle generiche di parte ricorrente.
3.2. Anche la ulteriore censura è manifestamente infondata avendo i giudici chi adeguate argomentazioni che, anche valutati i precedenti dell’imputato, sussisteva rischio di recidivanza e che, pertanto, il beneficio richiesto non era concedibile.
Invero in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elemen nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti pre ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Sez. 5 – , Sentenz 07/02/2020 Ud. (dep. 11/06/2020) Rv. 279206 – 02).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammiss declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore de
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente