Ricettazione: la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
Il reato di ricettazione rappresenta una delle fattispecie più frequenti nelle aule giudiziarie, sollevando spesso dubbi sulla corretta quantificazione della sanzione e sull’applicabilità delle attenuanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità in merito alla misura della pena e al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per ricettazione dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato contestava principalmente due punti: il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 2 (ora comma 4) del codice penale, relativa alla particolare tenuità del fatto, e l’eccessività della pena complessivamente inflitta, ritenuta non proporzionata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, le censure mosse dal ricorrente non hanno scalfito la solidità della sentenza di merito. La Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla particolare tenuità della ricettazione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, il quale, nel caso di specie, aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi giuridici per escludere tale beneficio.
Per quanto riguarda l’entità della sanzione, la Corte ha sottolineato che la graduazione della pena è un esercizio del potere discrezionale del magistrato, che deve muoversi entro i binari tracciati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Se la pena finale si attesta al di sotto della media edittale, il giudice non è obbligato a una spiegazione minuziosa di ogni singolo passaggio logico, essendo sufficiente il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere del reo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di insindacabilità delle scelte discrezionali del giudice di merito, purché adeguatamente motivate. La Corte ha evidenziato come l’onere argomentativo sia assolto anche attraverso l’uso di espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”. Nel caso della ricettazione in esame, il giudice aveva correttamente identificato gli elementi decisivi per negare le attenuanti, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità. Inoltre, è stato precisato che la doglianza sull’eccessività della pena non è ammessa se non si dimostra un palese travisamento dei criteri legali.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che chi commette il reato di ricettazione non può sperare in una revisione della pena in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente con i fatti accertati. La decisione comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Quando si può ottenere l’attenuante della particolare tenuità nella ricettazione?
L’attenuante viene concessa quando il valore del bene ricettato e le modalità del fatto dimostrano un’offensività minima, ma la valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito.
Il giudice deve motivare analiticamente ogni aumento di pena?
No, se la pena è inferiore alla media tra il minimo e il massimo edittale, il giudice può motivare in modo sintetico utilizzando termini come pena congrua o equa.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende che può arrivare a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48383 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48383 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione della particolare tenuità dell ricettazione;
considerato che la doglianza che lamenta l’eccessività della pena inflitta non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
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