Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40146 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIEFtATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale respons dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, alla mancata applicazione del esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nonché alla determinazione d è meramente riproduttivo di censure già dedotte con l’atto di appello e respinte con argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6 della impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivaz relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato p secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione de anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggr attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particola rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente