Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40426 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 Tribunale di Firenze
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/04/2023 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di convalida di sequestro ex art. 321 cod. proc. pen., emesso dal Gip in data 09/03/2023, a seguito di decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal Pubblico Ministero il 03/03/2023, in relazione ai reati di ricettazione di cui ai capi 5), 6) e 7) della rubrica provvisoria (beni oggetto di furto o di ricettazione ai danni di società titolari di marchi registrati nel settore dell’abbigliamento).
Precisava il Tribunale che, sebbene l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen., aveva convalidato il sequestro
d’urgenza fosse inoppugnabile, il ricorso era comunque infondato qualora riferito al decreto di sequestro preventivo emesso il 09/03/2023 avente ad oggetto gli stessi beni, dovendosi ritenere sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui al capo 7, oggetto d’impugnazione.
Avverso il provvedimento di riesame ricorre il difensore dell’indagato contestando la rilevata incertezza in ordine all’atto impugnato (l’ordinanza di convalida ed il decreto di sequestro erano confluiti in un unico provvedimento del gip, emesso il 09/03/2023) ed eccependo la violazione di legge (artt. 321, 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.) per carenza del requisito del fumus, attesa la mancata individuazione della tipologia del reato presupposto alla ricettazione, elemento indefettibile per fattispecie delittuosa contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo che reitera questioni già devolute al tribunale e non suscettibili di esame in sede di legittimità.
Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Cass. sez.5, sent. n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez. Un., sent. n. 5876 del 2004, COGNOME).
Si ritiene altresì che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., sent. n. 25932 del 2008, COGNOME).
Nel caso di specie, il giudice del riesame, con motivazione immune dai suddetti vizi, ha evidenziato due circostanze che consentono di ritenere sussistente il fumus, rilevante in sede di sequestro, in relazione alla provenienza delittuosa dei beni sequestrati e con riferimento proprio alla tipologia del reato presupposto alla ricettazione contestata (“beni ricevuti da persona ignota provento di furto o ricettazione”): la mancata contestazione RAGIONE_SOCIALE due imputazioni di cui ai capi 5) e 6), relative a beni oggetto di denuncia di furto – nastro per il confezionamento con marchio Hermes ed una borsa – rinvenuti in data 6 dicembre 2022, unitamente a quelli indicati nel capo 7), all’atto della perquisizione effettuata dalla Guardia di
Finanza nell’immobile del ricorrente; l’omessa giustificazione contabile del legittimo acquisto degli articoli di varie case di moda, all’apparenza privi di contraffazione, in considerazione altresì dell’attività commerciale esercitata dallo COGNOME.
Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore
La Presidente