Ricettazione Lieve di Documenti: Perché la Cassazione Dice No
L’istituto della ricettazione lieve rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, pensata per i casi in cui il fatto, pur costituendo reato, presenta una gravità contenuta. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione attenta delle circostanze concrete. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui limiti di questa attenuante, in particolare quando l’oggetto del reato sono documenti d’identità rubati. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per ricettazione e contestava il mancato riconoscimento della forma attenuata del reato, la cosiddetta ricettazione lieve, prevista dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale. Secondo la difesa, il fatto presentava le caratteristiche di particolare tenuità che avrebbero giustificato una pena più mite. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, e la questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sulla ricettazione lieve
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza procedurale e logica della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza introdurre una critica specifica e puntuale alle ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno escluso l’applicabilità dell’ipotesi di ricettazione lieve. La Corte ha ribadito e avallato il ragionamento della Corte d’Appello, secondo cui la ricezione di documenti di identità di provenienza furtiva ha una natura intrinsecamente pericolosa. Tale atto, infatti, non si esaurisce in sé, ma è quasi sempre un’azione propedeutica, ovvero un passo preparatorio indispensabile per la commissione di ulteriori e futuri reati. Nel caso specifico, si faceva riferimento alla successiva contraffazione degli stessi documenti.
Questa finalità ulteriore conferisce al fatto una gravità tale da superare la soglia della “particolare tenuità” richiesta dalla norma. La Corte ha sottolineato che la valutazione non può limitarsi al solo valore economico dei documenti (spesso nullo), ma deve considerare il potenziale offensivo complessivo della condotta, ovvero il pericolo che essa crea per la fede pubblica e per la sicurezza. Di conseguenza, la natura del bene ricettato (documenti di identità) e la sua destinazione d’uso (la commissione di altri illeciti) sono elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia consolida un principio giuridico importante: nella valutazione della ricettazione lieve, non si può prescindere dalla natura del bene e dal contesto in cui il reato si inserisce. Quando l’oggetto della ricettazione sono strumenti come i documenti d’identità, la cui funzione è quella di certificare l’identità personale, la loro acquisizione illecita è considerata di per sé un fatto grave. Questo perché apre la strada a una serie di possibili reati futuri (truffe, sostituzione di persona, accesso a servizi, etc.), creando un allarme sociale che impedisce di qualificare la condotta come di “particolare tenuità”. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, questa ordinanza chiarisce che la pericolosità intrinseca della condotta è un fattore determinante che può precludere l’accesso a benefici e attenuanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza formulare una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è la ragione principale per cui non è stata riconosciuta la fattispecie della ricettazione lieve?
La ricettazione lieve non è stata riconosciuta perché la ricezione di documenti di identità di provenienza furtiva è considerata un’azione sempre propedeutica alla commissione di ulteriori reati, come la contraffazione, e tale circostanza esclude la particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la decisione della Corte di Cassazione per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 26/12/1987
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 648 cpv cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sui motivi ostativi al riconoscimento dell’ipotesi lieve di ricettazione, in quanto la ricezione di documenti di identità di provenienza furtiva è sempre propedeutica alla commissione di ulteriori reati, previa contraffazione degli stessi, come nel caso in esame);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
Il C nsigliere Estensore