Ricettazione lieve: quando il valore del bene esclude l’attenuante
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43750/2023, è tornata a pronunciarsi sui criteri di applicazione della ricettazione lieve, un tema di grande rilevanza pratica. La decisione chiarisce che l’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, del codice penale non può essere concessa se il valore del bene oggetto del reato non è ‘particolarmente lieve’. Questa pronuncia offre anche importanti spunti sulla corretta redazione dei ricorsi, sanzionando la mera ripetizione di argomentazioni già respinte.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Entrambi erano stati condannati per il reato di ricettazione. L’unico motivo del loro ricorso in Cassazione si fondava sulla richiesta di applicazione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, nota come ricettazione lieve. A loro avviso, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere che il valore dei beni ricettati fosse sufficientemente basso da giustificare una pena più mite.
La Decisione della Corte sulla ricettazione lieve
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si basa su due pilastri fondamentali: uno di carattere processuale e uno di carattere sostanziale.
La genericità del ricorso
Dal punto di vista processuale, i giudici hanno qualificato i ricorsi come ‘aspecifici’. Essi, infatti, non introducevano nuove argomentazioni giuridiche ma si limitavano a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Questo vizio procedurale è sufficiente, da solo, a determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto un ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle stesse difese.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto corretto l’operato della Corte territoriale nell’applicare il consolidato principio di diritto in materia. I giudici di legittimità hanno richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la circostanza attenuante della ricettazione lieve deve essere esclusa quando il valore del bene non risulta ‘particolarmente lieve’.
La ‘particolare tenuità’ del fatto non può essere valutata in astratto, ma richiede un’analisi concreta del danno patrimoniale cagionato. Se il valore economico del bene oggetto di ricettazione non è trascurabile, l’attenuante non può trovare applicazione. La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato su questo punto, e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale valutazione, ritenendo le censure degli imputati infondate.
Come conseguenza dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due concetti fondamentali per chi opera nel diritto penale.
In primo luogo, l’applicazione dell’attenuante della ricettazione lieve è subordinata a un requisito oggettivo stringente: il valore del bene deve essere oggettivamente e indiscutibilmente molto basso. Non è sufficiente che il valore non sia elevato; deve essere ‘particolarmente lieve’.
In secondo luogo, la pronuncia funge da monito sulla tecnica di redazione delle impugnazioni. Un ricorso in Cassazione deve essere mirato e specifico, attaccando con argomenti giuridici precisi le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza precedente. La semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito è una strategia destinata all’insuccesso e comporta la condanna a sanzioni pecuniarie.
Quando si applica l’attenuante della ricettazione lieve?
Secondo la Corte, questa attenuante si applica esclusivamente quando il valore del bene proveniente dal reato risulta essere ‘particolarmente lieve’, ovvero oggettivamente molto basso.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ritenuto ‘aspecifico’, ovvero quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43750 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che censura sott il profilo motivazionale il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualme disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pa La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre esclu la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmen (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, COGNOME, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, COGNOME, Rv. 283340- 01);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Con gliere estensore
Il Presidente