Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37871 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dal difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica con sentenza del 07/02/2025, resa ad esito di rito abbreviato, ha assolto COGNOME NOME dalla imputazione allo stesso ascritta ai sensi dell’art. 648 cod. pen. perchØ il fatto non costituisce reato, atteso che, pur sussistendo l’elemento oggettivo del reato, era da escludere la ricorrenza di elementi sufficienti al fine di ritenere integrato l’elemento soggettivo del reato in mancanza di approfondimenti tesi a dimostrare che il bene oggetto di imputazione fosse stato effettivamente acquistatodall’imputato o piuttosto allo stesso affidati da terzi.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari articolando due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 cod. pen.; la decisione si pone in totale contrasto con l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, del tutto costante sul tema dell’accertamento dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, essendo stato continuativamente affermato che, a tal fine, Ł sufficiente riscontrare la mancanza di una spiegazione attendibile in ordine all’origine
del possesso del bene, elemento questo che integra piena prova della conoscenza della illecita provenienza.
2.2.Vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica nell’aver affermato che le dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio quanto alle modalità di acquisto del bene fossero non credibili, per poi tuttavia, ritenere sussistente il ragionevole dubbio in ordine all’acquisto del bene senza alcuna consapevolezza quanto alla provenienza dello stesso.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.
4.La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha depositato memoria in data 22/09/2025 con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari.
2.In via preliminare, occorre osservare come nel caso di specie ricorre la legittimazione all’impugnazione del Pubblico Ministero. Non appaiono infatti conferenti le considerazioni rassegnate dalla difesa in ordine all’inappellabilità della sentenza. Nel caso in esame il Pubblico Ministero nel rispetto della previsione di legge, per come novellata dalla c.d. Legge Nordio, non ha appellato la decisione del Tribunale di Bari, anche se resa ad esito di rito abbreviato (Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, PMT/Manca, Rv. 288070-01), ma ha proposto ricorso per cassazione, nell’ambito delle sue facoltà (Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540-01).
3.Ciò posto, si deve rilevare l’erronea applicazione della legge penale, in considerazione della formula assolutoria adottata, quanto alla imputazione ascritta al COGNOME NOME ai sensi dell’art. 648 cod. pen.
Sul punto si deve ricordare che, per orientamento costante di questa Corte, risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine della già menzionata disponibilità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285313-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME,Rv. 282308-01; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019; COGNOME Lisi, Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01).Il giudice monocratico non ha correttamente applicato tale principio di diritto ed ha anche reso sul punto una motivazione caratterizzata da manifesta illogicità, come lamentato dal ricorrente. Si Ł infatti evidenziata l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal ricorrente, per trarne delle conseguenze del manifestamente illogiche rispetto alla premessa argomentativa introdotta (quanto alla portata delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ed alla ritenuta assoluta non credibilità dei contenuti delle stesse).
4.La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica perchØ, nell’ambito della propria discrezionalità, valuti la responsabilità del ricorrente alla luce del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME