Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIA il 27/03/1975
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e si invoca la derubricazione nel delitto di f aggravato, è inammissibile;
considerato che la responsabilità del ricorrente è stata correttamente affermata dalla Corte territoriale sulla base della disponibilità di ti provenienza furtiva, mai adeguatamente giustificata, e chiaramente acquisiti al d fuori dei canali ordinari e leciti di circolazione;
rilevato che la Corte d’appello si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, COGNOME, Rv. 248265), secondo cui la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dall mancata o inattendibile indicazione della provenienza del bene, indice di volont di occultamento e, quindi, sintomo della consapevolezza dell’origine illecita;
richiamato altresì il principio, più volte affermato (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238515), secondo cui il dolo eventuale di ricettazione sussiste quando l’agente accetti consapevolmente il rischio che la cosa ricevut sia di provenienza illecita, senza che sia sufficiente la semplice negligenza n verifica della provenienza, rilevante solo nell’ipotesi contravvenzionale ex art. cod. pen.;
precisato inoltre che non è richiesto all’imputato di dimostrare la liceità del possesso, ma solo di offrire una spiegazione plausibile della sua origine, qu onere di allegazione suscettibile di orientare la valutazione del giudice di me (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914);
ribadito, infine, che è stato più specificamente chiarito (Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 255929) come la ricezione di assegni bancari al di fuori delle regole ordinarie di circolazione integri di per sé la consapevolezza de provenienza illecita, trattandosi di titoli che non possono legittimamente esse acquisiti da soggetti ignoti;
osservato che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della recidiva, poiché la relativa censura risulta proposta nei motivi di appello ed è pertanto preclusa in sede di legittim ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la questione non fu oggetto di gravame e che il ricorrente, nel presente giudizio, non contestato tale circostanza né allegato eventuali omissioni nel riepilogo dei moti d’appello compiuto dai giudici di secondo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.