Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5108 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5108 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen., è, in parte non consentito e, per altra parte, manifestamente infondato;
che la censura avente ad oggetto il deficit motivazionale, non è deducibile dovendosi richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge” (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027);
che, quanto alla dedotta violazione di legge, la censura è manifestamente infondata avendo la Corte di appello dato conto della piena consapevolezza in capo all’imputato della provenienza furtiva delle due carte di pagamento (in quanto documenti utilizzabili esclusivamente dall’intestatario e non commerciabili), con conseguente esclusione della fattispecie di incauto acquisto; trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall’art. 712 cod. pen. consiste proprio nell’elemento psicologico nel senso che nel primo caso l’agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all’agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. n. 270179);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.