Ricettazione: Quando l’Acquisto è un Reato?
Comprare un oggetto usato a un prezzo vantaggioso può sembrare un ottimo affare, ma a volte nasconde insidie legali molto serie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per chiarire la linea sottile che separa un acquisto incauto dalla ben più grave accusa di ricettazione. La vicenda riguarda l’acquisto di una bicicletta elettrica di provenienza illecita e la decisione dei giudici supremi conferma un principio fondamentale: l’elemento psicologico dell’acquirente è decisivo.
I Fatti del Caso: L’Acquisto Sospetto
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica risultata rubata. La sua difesa sosteneva che si fosse trattato, al massimo, di un incauto acquisto, un reato minore di natura contravvenzionale, e non di un delitto doloso come la ricettazione.
Le corti di merito, tuttavia, avevano raggiunto una conclusione diversa. La condanna si basava su due elementi fattuali chiave:
1. La totale assenza di documenti che potessero attestare un acquisto legittimo presso un rivenditore autorizzato.
2. Il prezzo ‘vile’, ovvero molto più basso del valore di mercato, che l’imputato stesso aveva ammesso di aver pagato a un venditore non meglio identificato.
Questi indizi, secondo i giudici, erano sufficienti a dimostrare che l’acquirente non fosse stato semplicemente negligente, ma pienamente consapevole, o che avesse quantomeno accettato il rischio concreto, che la bicicletta provenisse da un’attività criminale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si chiedeva di derubricare il reato da ricettazione (art. 648 c.p.) a incauto acquisto (art. 712 c.p.), insistendo sulla mancanza di prova della piena consapevolezza della provenienza illecita del bene.
2. Mancata applicazione di benefici: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
L’Analisi della Corte: la Prova della Ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno ribadito la consolidata distinzione tra i due reati. Il criterio distintivo risiede nell’elemento psicologico dell’agente:
* Nella ricettazione, è richiesto il dolo, ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa. Questo include anche il ‘dolo eventuale’, che si configura quando l’agente, pur non avendo la certezza assoluta, si rappresenta la concreta possibilità dell’origine illecita del bene e ne accetta il rischio.
* Nell’incauto acquisto, invece, si configura una condotta colposa, caratterizzata da una mera mancanza di diligenza nel verificare la provenienza del bene.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il prezzo vile e l’assenza di documentazione fossero elementi sufficienti a superare il semplice sospetto, integrando la prova della piena consapevolezza richiesta per il delitto di ricettazione.
La Questione della Particolare Tenuità e delle Attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La motivazione si fondava sul ‘rilevante valore economico del bene ricettato’, ovvero la bicicletta elettrica. Questo elemento è stato considerato sufficiente a escludere la ‘tenuità’ dell’offesa.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che, a seguito delle modifiche legislative, la semplice incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la loro concessione. È necessaria la presenza di elementi positivi e specifici che giustifichino una diminuzione di pena, elementi che nel caso di specie erano del tutto assenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come i motivi del ricorso fossero generici e ripetitivi rispetto a quanto già discusso e rigettato in appello. I giudici hanno sottolineato che l’appellante non si era confrontato efficacemente con le logiche e solide argomentazioni della Corte territoriale. La decisione si fonda sull’orientamento giurisprudenziale consolidato, che individua nell’elemento psicologico il fulcro della distinzione tra ricettazione e incauto acquisto. La Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito – prezzo vile, assenza di documenti, venditore sconosciuto – fosse una corretta applicazione di tale principio, portando logicamente a concludere per la sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita del bene. Inoltre, la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti è stata giudicata adeguata e conforme alla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chiunque acquisti beni usati, specialmente attraverso canali non ufficiali. Un prezzo eccessivamente basso e la mancanza di documentazione non sono solo campanelli d’allarme, ma possono costituire, agli occhi della legge, prove sufficienti per configurare il grave delitto di ricettazione. La sentenza chiarisce che la legge non richiede la certezza matematica della provenienza illecita, ma è sufficiente che l’acquirente si rappresenti questa possibilità e ne accetti il rischio pur di concludere l’affare. La decisione sottolinea inoltre il rigore con cui vengono valutate le richieste di benefici come la non punibilità per tenuità del fatto o le attenuanti generiche, che non vengono concesse automaticamente ma richiedono una specifica e positiva giustificazione.
Qual è la differenza fondamentale tra il reato di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto?
La differenza risiede nell’elemento psicologico dell’agente. Nella ricettazione, l’acquirente ha la consapevolezza che il bene provenga da un delitto (o accetta concretamente il rischio che sia così). Nell’incauto acquisto, invece, c’è solo una condotta colposa, cioè una mancanza di diligenza nel verificare la provenienza del bene.
Perché nel caso esaminato non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha escluso l’applicazione di questo beneficio a causa del rilevante valore economico del bene ricettato, una bicicletta elettrica. Secondo i giudici, questo valore impediva di considerare l’offesa come ‘particolarmente tenue’.
La sola assenza di precedenti penali (incensuratezza) è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha confermato che, in base alla normativa vigente, la sola incensuratezza non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessario che emergano elementi o circostanze positive che giustifichino una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31402 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 10/09/1977
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già prospettat appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dunque privo di effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato;
che, infatti, i giudici di appello, hanno puntualmente richiamato in sentenza (pag. 2) circostanze fattuali dalle quali ha logicamente ricavato la consapevolezza dell’imputato in ordine alla provenienza delittuosa della bicicletta elettrica trovata in suo possesso (la mancata esibizione di documenti attestanti un lecito acquisto presso regolare fornitore e il prezzo “vile” che COGNOME aveva affermato di avere corrisposto ad un non meglio indicato venditore).
Trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzi di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall’art. 712 cod. pen. consiste proprio nell’elemento psicologico nel senso che nel primo caso l’agente, come nella specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all’agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179).
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al diniego di attenuanti generiche, è generico perché non connotato da puntualità e concreta specificità, oltre che manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, seppur succintamente, ha assolto all’onere argomentativo escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione del rilevante valore economico del bene ricettato (una bicicletta elettrica) e negando la diminuente di cui all’art. 62 bis cod. pen. in assenza di elementi positivi che la giustificassero;
che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto
evidentemente, decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01);
che il mancato riconoscimento di attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delle attenuanti generiche non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.