Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9035 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9035 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
preso atto che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, non ha depositato conclusioni scritte
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10/09/2024 con la quale, all’esito di giudizio
abbreviato, NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del delitto di ricettazione della tessera sanitaria provento di furto denunciato dalla intestataria NOME COGNOME e condannato alla pena di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce l’omessa valutazione della memoria difensiva depositat a nel corso del processo di appello celebrato in forma cartolare con la quale si rappresentava un argomento decisivo ai fini del giudizio e cioè l ‘inesistenza della querela di furto sporta in data 8 gennaio 2022 dalla legittima proprietaria della tessera sanitaria ricettata in quanto atto privo di sottoscrizione da parte sia della denunciante che del verbalizzante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo proposto.
Il consolidato orientamento di legittimità (che il Collegio ribadisce e condivide) è nel senso che l’ omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logicogiuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive le quali devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio e comunque inidonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199-01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276511-01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272542-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600-01).
Per avere rilevanza, dunque, l’omessa considerazione di memorie deve incidere effettivamente sulla logica ricostruttiva del fatto e sull’impianto argomentativo, così da invalidare il percorso del provvedimento decisorio.
Tanto premesso, la Corte di appello non ha reso esplicito che la motivazione posta a base della decisone costituisse anche risposta alle considerazioni contenute nella memoria che è menzionata in sentenza nella parte relative alle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
Tuttavia, tale scritto difensivo (allegato il ricorso) non conteneva argomenti decisivi idonei a determinare un diverso epilogo in punto di responsabilità.
In primo luogo, il richiamo alla mancanza di querela per il furto della tessera non era certamente un elemento da cui desumere la buona fede dell’imputato.
In secondo luogo, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non sia punibile per difetto di istanza punitiva poiché la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto a monte essendo la stessa un elemento di carattere processuale e non sostanziale (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 38461 del 15/6/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, COGNOME, Rv. 24824801).
In ogni caso, alla memoria difensiva era allegata una copia di denuncia di furto resa da COGNOME NOME (così si legge nella parte relativa all’oggetto di tale atto) che, seppure non sottoscritta, reca tuttavia sul frontespizio il numero di protocollo ad essa attribuito dal RAGIONE_SOCIALE e la data di ricezione presso tale ufficio (08/10/2022); ciò sul piano logico fornisce contezza della effettiva esistenza di tale atto il quale, peraltro, non è l’unico elem ento rappresentativo della provenienza delittuosa della tessera sanitaria ricettata, d ovendosi considerare che l’origine illecita del possesso in capo all’imputato era già ricavabile dal fatto che essa è documento in possesso esclusivo del titolare e non è commerciabile in ragione delle sue peculiari caratteristiche e destinazione e della disciplina che ne regola il rilascio.
Va pertanto esclusa la pretesa portata scardinante delle osservazioni difensive pretermesse dal giudice di appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME