Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37872 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SAN FRATELLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO,che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile costituita, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati o dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, con ogni conseguente statuizione. Conclusioni ribadite con la memoria difensiva di replica del 07/10/2025.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 Gennaio 2023 (depositata in data 6 marzo 2025), per quanto qui di interesse, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Patti del 6 ottobre 2021, ha condanNOME COGNOME NOME e NOME per il delitto agli stessi ascritto al capo 119 RAGIONE_SOCIALEa rubrica (art. 648 cod. pen.) rideterminando la pena nella misura di anni di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2500,00 di multa, attesa la assoluzione RAGIONE_SOCIALE stessi per i capi 117, 118, nonchØ, quanto al capo 119 predetto, con esclusivo riferimento alla ricettazione di n.13 bovini.
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME e NOME, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge, oltre che vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non meglio specificato, per avere la Corte di appello illegittimamente ritenuto integrato il delitto di ricettazione quanto ai contrassegni identificativi di animali rinvenuti presso la azienda di COGNOME NOME, non essendo
stata effettivamente identificata la provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE stessi, anche atteso che il delitto presupposto era stato individuato solo con riferimento ai contrassegni riferibili ad animali per i quali era stata accertata l’intervenuta macellazione.
2.2.Vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova per avere la Corte di appello erroneamente basato il proprio convincimento, nel negare la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 648, comma quarto, cod. pen. sulla ingente quantità di contrassegni identificativi rinvenuti nella azienda del RAGIONE_SOCIALE, oltre che travisando il dato relativo alla legittima detenzione di strumento idoneo alla apposizione e rimozione RAGIONE_SOCIALEe marche auricolari.
2.3.Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione perchØ manifestamente illogica e contradditoria quanto alla omessa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche in considerazione del rinvenimento nella disponibilità dei ricorrenti di numerosi contrassegni identificativi, oltre alla omessa o irregolare identificazione di alcuni RAGIONE_SOCIALE animali presenti nella azienda del RAGIONE_SOCIALE.
2.4.Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione perchØ laconica e sostanzialmente omessa quanto alla applicazione da ritenersi illegittima RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria ex art. 30 cod. pen. anche a NOME nonostante questi non fosse titolare RAGIONE_SOCIALEa azienda zootecnica oggetto di controllo, da riferire invece a NOME NOME, nonchØ manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nel ritenere adeguata in concreto la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena accessoria, senza alcuna valutazione in concreto.
3.Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4.La difesa RAGIONE_SOCIALEa parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha depositato in data 4 ottobre 2025 memorie conclusive chiedendo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza anche agli effetti civili.
5.Il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 7 ottobre 2025 memoria difensiva di replica con la quale ha dedotto per la prima volta l’intervenuta estinzione del delitto contestato successivamente al deposito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (in data 25 maggio 2025 alla quale sarebbero da aggiungere 113 giorni complessivi di sospensione) ed ha contestato le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili, perchØ proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.
2.Quanto al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare come sul tema devoluto, quanto alla condotta oggetto di contestazione nell’ambito del capo 119 per la quale Ł intervenuta condanna, ricorra una doppia affermazione conforme dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con motivazione congrua, che non si presta a censure in questa sede, la piena prova RAGIONE_SOCIALEa condotta imputata (pag. 9 e segg. dove sono state valorizzate le caratteristiche dei boli usurati, la riferibilità di quelli nuovi ad altra azienda, la presenza di un contrassegno di identificazione relativo ad animale di altra azienda, che risultava già macellato, con specifica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di riferimento, RAGIONE_SOCIALEe competenze nella gestione di tali strumenti identificativi, in assenza di qualsiasi valida giustificazione da parte dei ricorrenti quanto alla disponibilità di tale materiale). La censura proposta in questa sede si caratterizza, dunque, per la sua oggettiva reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del
fatto accertato non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). La Corte di appello, nell’affermare la responsabilità dei ricorrenti per il delitto agli stessi ascritta, ha dunque correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile RAGIONE_SOCIALE‘origine RAGIONE_SOCIALEa già menzionata disponibilità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285313-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME,Rv. 282308-01; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019; COGNOME, Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01). Nel caso di specie non vi Ł alcun dubbio sulla provenienza illecita del materiale trovato in possesso dai ricorrenti, proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di riferimento, ed in ordine a tale materiale i ricorrenti non hanno fornito alcuna valida giustificazione.
3.Il secondo motivo di ricorso Ł generico, oltre che non consentito. Anche in questo caso i ricorrenti tendono, con argomentazioni generiche ed aspecifiche quanto alla ricorrenza di un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, a reiterare la doglianza relativa alla richiesta riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 648, comma quarto, cod. pen., senza effettivamente confrontarsi con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello sul punto (che ha valorizzato a pag. 10 la complessiva situazione di irregolarità RAGIONE_SOCIALEa azienda dei ricorrenti e la presenza di strumenti, utili per realizzare la anomala apposizione di elementi di riconoscimento, senza alcuna competenza e titolarità, nonchØ la consistente quantità di materiale identificativo in assenza di effettiva corrispondenza con gli animali nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa azienda dei due ricorrenti come elementi indicativi RAGIONE_SOCIALEa oggettiva gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta, in evidente relazione di incompatibilità con la richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.). Del tutto generica poi la argomentazione, proposta per la prima volta in questa sede, in ordine al dedotto travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova. In tal senso, occorre richiamare il principio affermato da questa Corte secondo il quale in caso di c.d. doppia conforme Ł inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poichØ in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01). Il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello e dal riepilogo dei motivi in alcun modo contestato in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, COGNOME, n.m.) non Ł stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi volti ad ottenere la riqualificazione del fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 648, comma quarto, cod. pen. Anche in relazione a tale profilo la doglianza si deve ritenere inammissibile.
4.Il terzo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto totalmente reiterativo (devono essere in tal senso ribaditi i principi già richiamati al §2) in assenza di confronto con la motivazione, che ha chiarito, con motivazione del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, che a fronte RAGIONE_SOCIALEa oggettiva gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta(tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe
complessive situazioni oggetto di valutazione, e tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘accertato illecito amministrativo) non erano emersi elementi positivamente valorizzabili al fine RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche. Sul punto si deve rilevare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non Ł tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
5.Anche il quarto motivo di ricorso non Ł consentito, in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione, che ha specificamente chiarito come la condotta ascritta fosse da riferire pienamente ad entrambi i ricorrenti (senza alcuna contestazione sul punto anche in sede di appello) quanto alla gestione RAGIONE_SOCIALE animali, conseguentemente confermando la irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria con motivazione incensurabile, mediante richiamo specifico alle concrete modalità e circostanze del fatto imputato, ampiamente descritte come gravi nel complesso RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
6.Inammissibili poi le complessive considerazioni, anche quanto alla intervenuta prescrizione, articolate dalla difesa dei ricorrenti nelle memorie di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO generale. In tal senso occorre rilevare che, tale argomentazione (in ordine alla asserita decorrenza del termine di prescrizione) rappresenterebbe un motivo nuovo, proposto oltre i termini previsti per legge e, comunque, non vagliabile in questa sede; difatti, l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Sul tema si deve poi ribadire che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 cod. proc. pen., nella specie la asserita ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di prescrizione maturato medio tempore , ossia dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01,; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164-01; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400-01). Nel caso concreto difatti l’inammissibilità dei motivi proposti preclude il rilievo quanto alla asserita estinzione del reato per intervenuta prescrizione; a tal fine occorre infatti l’instaurazione di un valido rapporto processuale e, dunque, l’ammissibilità dei motivi proposti (Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del
13/11/2014, Rv. 261576-01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, COGNOME, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, COGNOME, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, COGNOME, Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, COGNOME, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275216-01).
7.I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 cod. proc. pen., nonchØ alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, ammessa al Patrocinio a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE art. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME