Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in data 2/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 2/11/2023 la Corte d’Appello di Napoli, confermava integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 21/12/2022 con la quale COGNOME NOME era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.
2.Avverso tale pronuncia ricorre l’imputato per violazione di legge e vizio di motivazione relazione al delitto di cui all’art. 474 c.p. deducendo che la merce sequestrata ( orologi R contraffatti) non erano destinati alla vendita.
3.Con il secondo motivo contesta la motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione avendo egli fornito giustificazione circa la dispo degli orologi marca Rolex contraffatti, fornendo spiegazioni anche in merito alle anomal
modalità di custodia ed insiste sulla sua qualità di acquirente o detentore finale non passibil sanzione penale.
4.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica fatto, a suo avviso inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 712 cod.pen.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.
In ultimo si duole della errata motivazione in relazione al ritenuta recidiva posto c precedenti penali di cui è gravato sono risalenti e la condotta di vita successiva, ne escludo la ricorrenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LII ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al motivo sulla recidiva ed è inammissibil nel resto.
2.1 primi cinque motivi attengono tutti a valutazioni di merito, che sono insindacabili giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai prin giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, COGNOME, Rv. 226074 ). Trattasi, inoltre, di questioni già prospet nei motivi di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate rispo esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente si limita a censurare genericament
E così segnatamente, con riferimento alla affermazione per il delitto di cui all’art. 474 cod. la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni del teste COGNOME NOME la cui credibi ricorrente tenta inammissibilmente di porre in discussione, senza considerare che la stessa è stata anche accompagnata da ulteriori elementi probatori di significato univoco quali messaggi sms e fotografie, ampiamente dimostrativi del fatto che la merce (otto Rolex contraffatt erano destinati alla vendita; inoltre, le modalità di conservazione unitamente alla manca giustificazione della provenienza dei beni, secondo quanto pertinentemente affermato in sentenza, deponevano per la sussistenza dell’elemento soggettivo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Del resto è principio consolidato quello secondo cui “Risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibil possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine de possesso” (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 , Rv. 270120; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666).
3.La Corte territoriale ha poi evidenziato che la consapevolezza dell’acquisto di merc contraffatta non consentiva di qualificare il fatto ex 712 c.p., ciò in applicazione del conso principio giurisprudenziale secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricetta contravvenzione previsto dall’art 712 cod pen, deve ricercarsi nell’elemento psicologico, che nel primo reato, si concreta nella certezza da parte dell’agente della provenienza delittuos
della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella ipotesi contravvenzionale è costituito dal mancato accertamento di quella provenienza.
4.La motivazione è corretta e conforme ai dati processuali anche per ciò che conce disconoscimento del fatto di lieve entità di cui al co. 4 dell’art. 648 cod. pen.
In tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussi fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, ne se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, r superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza econo bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, dall’art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e c contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo stret obbiettivo (ad es., l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad delinquere dell’agente). Nel caso in esame il il fatto di lieve entità è stat considerazione del valore non esiguo dei beni e della negativa personalità dell’imputa 2, n. 28689 del 09/07/2010, Rv. 248214; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340).
Fondato è il motivo sulla recidiva.
Il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare le attenuanti generiche equiv contestata recidiva senza motivare in merito al giudizio di accresciuta peri dell’imputato.
Il ricorrente ha proposto appello sul punto evidenziando l’insussistenza della cir aggravante a fronte di precedenti penali risalenti nel tempo.
La Corte dì appello ha omesso dì rispondere ai rilievi difensivi incorrendo nel vizio di c motivazione posto che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una motivazione sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa ( Sez.6, del 20/06/2018, Rv. 274782).
Per l’effetto deve disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limita all’applicazione della recidiva. L’inammissibilitàlgli atri motivi consente di dichiarare l’accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara definitiv Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva con rinv nuovo giudizio sul punto ad altra l’accertamento di responsabilità
Così deciso il 26/3/2024