Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40151 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40151 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motiva ordine alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione è fondato su argomenti privi di specificità poiché ripropongono le stesse ragioni già ritenute infondate con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravarne (si veda, in pag. 6);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di corr le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fonda dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivaz relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella ma estensione e alla mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisit dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motiva sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla bas censura formulata, né specifica le ragioni del suo interesse alla esclusione di una recidi subvalente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside nte