Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1812 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1812 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 novembre 2021, ha confer sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 febbraio 2019 nei confronti COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che la censura oggetto dell’unico motivo, nel quale si deduce la violazione e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazion responsabilità dell’imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già ade vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità della condotta tenuta dagl (recupero del furgone effettuato a tarda notte e senza fornire una spiegazione plausib alla detenzione dello stesso) e a quella specificamente riferibile al ricorrente, a velocità, detenzione del portafoglio con i documenti di NOME COGNOME, ha dato ad coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la motivazio in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiiro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consig i l re estensore
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Il Presid nte