Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41663 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso, che deduce vizi motivazionali in punto di prova della penal responsabilità (dolendosi della mancata disposizione di perizia antropometrica dell’imputato diretta alla certa individuazione dell’autore) e di qualificazione giuridica (sollecit riqualificazione della ricettazione in furto), è privo di specificità (risolvendosi nella ped reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito) e a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estra sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si ved particolare, pagg. 3 e 4, in relazione alla comprovata identificazione del prevenuto come autor del reato contestato e alla mancanza di elementi, foss’anche una semplice dichiarazione dell’imputato, che lasciassero ipotizzare il furto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.