Ricettazione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di Ricettazione è una delle fattispecie più dibattute nelle aule di giustizia, poiché richiede una prova rigorosa della provenienza illecita del bene e della consapevolezza del soggetto agente. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico che sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Il caso e la contestazione del reato
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto previsto dall’art. 648 del codice penale. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Milano, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come un semplice illecito amministrativo. Secondo la tesi difensiva, la condotta non integrava gli estremi della Ricettazione, ma ricadeva in una fattispecie meno grave legata alla falsità in scrittura privata, ormai depenalizzata.
La decisione sulla Ricettazione
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso, focalizzandosi sulla sua struttura argomentativa. I giudici hanno evidenziato come l’impugnazione fosse affetta da aspecificità. In ambito di legittimità, non è infatti sufficiente riproporre le medesime critiche già sollevate e risolte nei gradi di merito, ma è necessario contestare puntualmente le ragioni logico-giuridiche della sentenza impugnata.
L’analisi della Corte territoriale
I giudici di appello avevano già fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando dettagliatamente perché gli elementi costitutivi della Ricettazione fossero pienamente sussistenti. La Corte di Cassazione ha ribadito che, a fronte di una motivazione coerente e completa, il ricorso che si limita a reiterare le stesse difese senza apportare nuovi elementi critici deve essere dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte risiedono nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La ricorrente ha lamentato l’inosservanza della legge penale senza tuttavia confrontarsi realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva già esplicitato con chiarezza le ragioni del convincimento sulla colpevolezza, rendendo la doglianza difensiva una mera ripetizione di tesi già ampiamente smentite. L’assenza di una critica puntuale alla logica della decisione di secondo grado rende il ricorso inidoneo a scalfire il giudicato.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità definitiva del ricorso. Oltre alla conferma della condanna per Ricettazione, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la difesa tecnica in Cassazione debba essere estremamente rigorosa e mirata, evitando di trasformare il terzo grado di giudizio in una sterile replica dei precedenti gradi di merito.
Perché il ricorso per il reato di ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare la logica della sentenza.
Cosa succede se si perde un ricorso in Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, spesso, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile trasformare il reato di ricettazione in un illecito amministrativo?
La riqualificazione è possibile solo se mancano gli elementi costitutivi del reato penale, ma in questo caso i giudici hanno confermato la natura penale della condotta basandosi su prove precise e concordanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49833 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49833 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
135. R.G. R.G. 23822 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nell’illecito amministrativo di cui all’art. 485 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
Il Con9, re Estensore
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