Ricettazione e inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il reato di ricettazione è al centro di una recente pronuncia della Suprema Corte, che chiarisce i limiti di ammissibilità del ricorso di legittimità quando le contestazioni si limitano a replicare quanto già discusso nei gradi precedenti. La corretta qualificazione giuridica di un fatto e la tenuta logica della motivazione sono pilastri fondamentali del processo penale.
Il caso della riqualificazione in ricettazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha proceduto alla riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 648 c.p., ovvero il delitto di ricettazione. A seguito di tale modifica, la pena era stata rideterminata, confermando per il resto l’impianto accusatorio. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione proprio in ordine a tale riqualificazione giuridica.
Perché il ricorso sulla ricettazione è inammissibile
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile quando le censure proposte non affrontano realmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a riprodurre i profili di doglianza già vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito. La ricettazione, dunque, rimane confermata poiché il ricorrente non ha operato alcun confronto critico con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello.
L’importanza del confronto con la sentenza impugnata
Perché un ricorso in Cassazione sia considerato valido, non basta elencare presunti errori del giudice, ma è necessario dimostrare come e perché la motivazione adottata sia illogica o carente rispetto alle prove raccolte. La semplice ripetizione di argomenti già respinti rende l’impugnazione un mero atto formale privo di sostanza giuridica.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove riaprire il processo sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Poiché il ricorrente ha presentato motivi meramente riproduttivi di quelli d’appello, senza scalfire la logica della sentenza impugnata che aveva già ampiamente giustificato la riqualificazione del reato in ricettazione, il ricorso è stato giudicato privo della specificità necessaria.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna per ricettazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che sappia evolversi e rispondere puntualmente alle motivazioni espresse dai giudici nei diversi gradi di giudizio, evitando sterili ripetizioni che portano inevitabilmente a sanzioni pecuniarie aggiuntive.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non contesta direttamente le ragioni specifiche della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già risolte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Il giudice può cambiare il titolo del reato durante il processo?
Sì, il giudice ha il potere di riqualificare giuridicamente il fatto, ad esempio trasformando l’accusa originaria in ricettazione, purché il fatto resti lo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5472 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5472 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, diversamente qualificato il fatto di cui al capo C) ai sensi dell’art. 648 cod. pen., ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME NOME, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo di ricorso, con cui denuncia vizio di motivazione, con particolare riguardo alla riqualificazione dell’originario fatto di cui al capo C).
Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (pp. 3-6 sent. impugnata), rispetto alle cui argomentazioni il ricorrente non opera alcun confronto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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