Ricettazione: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
In tema di ricettazione, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i criteri rigorosi per l’ammissibilità del ricorso per legittimità. La decisione sottolinea come la semplice riproposizione di argomenti già affrontati nei gradi di merito non sia sufficiente a scalfire una sentenza ben motivata.
Il reato di ricettazione e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando un presunto vizio di motivazione riguardante il giudizio di responsabilità penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il motivo di ricorso risultava aspecifico. La specificità è un requisito essenziale: il ricorrente non può limitarsi a una critica generica, ma deve individuare con precisione i passaggi della sentenza impugnata che ritiene errati.
Quando la ricettazione porta alla condanna definitiva
La Corte territoriale aveva già esaminato i motivi di doglianza dell’imputato, fornendo una spiegazione logica e coerente del proprio convincimento. I giudici di appello hanno applicato correttamente i principi giuridici necessari per dichiarare la responsabilità penale. Quando la motivazione di merito è esente da illogicità manifeste, il sindacato della Cassazione si arresta, non potendo quest’ultima procedere a una nuova valutazione dei fatti.
Il principio di specificità dei motivi
Un ricorso che si limita a reiterare quanto già dedotto in appello, senza confrontarsi criticamente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado, è destinato all’inammissibilità. Nel caso di specie, la difesa non ha apportato elementi nuovi o critiche puntuali alla struttura argomentativa della sentenza impugnata, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di ottenere un terzo grado di merito, precluso per legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla rilevata aspecificità del ricorso. I giudici hanno osservato che le contestazioni relative al vizio di motivazione erano puramente ripetitive di motivi già affrontati e risolti in termini precisi e concludenti dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata conteneva un’esplicitazione chiara delle ragioni del convincimento dei giudici, basata su argomenti giuridici corretti e priva di qualsiasi illogicità. Di conseguenza, mancando un confronto reale con la decisione di secondo grado, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità richiesto dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni della vicenda processuale vedono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta conseguenze dirette per il ricorrente, il quale è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la normativa vigente che mira a scoraggiare ricorsi pretestuosi o manifestamente infondati, la Corte ha disposto il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali e specifici della sentenza impugnata, evitando la mera ripetizione di tesi già respinte.
Perché un ricorso per ricettazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono aspecifici, ovvero se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza contestare i punti logici della sentenza impugnata.
Cosa si intende per vizio di motivazione in ambito penale?
Si verifica quando la sentenza manca di una spiegazione logica, è contraddittoria o non esamina prove decisive, rendendo incomprensibile il percorso che ha portato alla condanna.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può variare generalmente tra i mille e i seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49817 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49817 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in dat 7 novembre 2023
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